Non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione la separazione dei beni tra i coniugi se manca l'annotazione a margine dell’atto di matrimonio. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11319/2011. Secondo la Cassazione, qualora risulti che al momento del pignoramento del bene da parte di terzi creditori non vi era alcuna annotazione della convenzione matrimoniale di separazione a margine dell'atto di matrimonio, non si potrà contestare al creditore la detta separazione dei beni. Al riguardo l'articolo 162 del Codice civile prevede, infatti, che l'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali dipende dall'annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio (Corte di Cassazione, sentenza del 23 maggio 2011, n. 11319).