La fotocopia di documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte non la disconosce in modo specifico e non equivoco con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. E' irrilevante e non idonea nell'atto di opposizione la generica contestazione dei documenti allegati al decreto.