La clausola su interessi di mora nel prestito al consumo si presume vessatoria e illegittima
Tribunale Cremona, sez. I civile, sentenza 24.10.2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 479 volte dal 11/12/2013
La clausola di pagamento degli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nel versamento delle rate contenuta in un contratto di prestito al consumo va qualificata come clausola penale e deve ritenersi abusiva ed inefficace in quanto presuntivamente vessatoria, a meno che il professionista non riesca a fornire la prova che essa è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore.
Tribunale di Cremona
Sezione I Civile
Sentenza 24 ottobre 2013
N. R.G. 1568/2012
Tribunale Ordinario di Cremona
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1568/2012
tra
V. F.
ATTORE/I
e
NEOS FINANCE SPA
CONVENUTO/I
Oggi 24.10.2013 innanzi al dott. Giulio Borella, sono comparsi:
Per V. F. l’avv. BENCIVENGA MARCO
Per NEOS FINANCE SPA l’avv. FORZATI FRANCESCO oggi sostituito dall’Avv. MOSSONI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive del 30.09.2013 e del 13.09.2013.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 15,00, all’esito della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, assenti le parti.
Col che è pubblicata.
Il Giudice
dott. Giulio Borella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1568/2012 promossa da:
V. F. (***), con il patrocinio dell’avv. BENCIVENGA MARCO
ATTORE/I
contro
NEOS FINANCE SPA (C.F. 02218780373), con il patrocinio dell’avv. FORZATI FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza.
IN FATTO E DIRITTO
Secondo Cassazione Civ. 23273/2010 la clausola con cui, nel contratto di mutuo, viene previsto il pagamento di interessi di mora in caso di ritardo nel versamento delle rate, ha natura di clausola penale e soggiace alla disciplina di cui all’art. 1384 c.c. (tanto che ne viene affermata la riconducibilità ad equità da parte del Giudice).
Per vero essa soggiace però anche alla disciplina di cui all’art. 33 co. II lett. f) del Codice del Consumo, sicchè deve presumersi vessatoria, salvo prova, da parte del professionista, ch’essa sia stata oggetto di specifica trattativa col cliente (a tal fine non è sufficiente la presenza di doppia sottoscrizione).
L’applicazione di tale clausola al contratto di prestito al consumo si desume dall’art. 33 co. III e ss, i quali, con riferimento ai contratti finanziari, nell’elencare le clausole di cui al co. II per le quali rimane esclusa la disciplina codicistica, non menzionano la lett. f).
Ne consegue che, nella specie, non avendo parte opposta provato, né offerto di provare che l’inserimento della clausola sugli interessi di mora avvenne a seguito di apposita trattativa con l’opposto, essa deve essere dichiarata abusiva e inefficace.
Per l’effetto ogni somma pretesa da Neos Finance a titolo di interessi di mora deve dirsi non dovuta.
Le spese van comunque poste a carico di parte opponente, che non ha pagato neppure la residua somma dovuta per capitale e interessi non di mora.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 629/2012 e condanna F. V. al pagamento in favore di Neos Finance Spa della somma di euro 8.166,43, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna F. V. alla rifusione delle spese di lite all’opposta, spese che si liquidano in euro 2.100,00, oltre iva e cpa (valori medi scaglione di riferimento D.M. 140/2012).
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 24.10.2013.
Il Giudice
dott. Giulio Borella
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