La seguente sentenza della Suprema Crorte conferma il principio generale dell'ordinamento in forza del quale l'obbligazione delle parti del processo, finalizzata al pagamento del corrispettivo per l'opera prestata dal CTU, ha natura solidale, anche laddove tale solidarietà non risulti espressamente dal decreto di liquidazione adottato nel caso concreto. L'interpretazione del titolo, pertanto, che si trovi a dover operare il Giudice chiamato a dargli esecuzione, deve uniformarsi a tale principio, non potendo tuttavia stravolgere il contenuto del titolo stesso. Pertanto, tale solidarietà non potrà desumersi dal contenuto di un decreto di liquidazione che ponga le somme dovute a titolo di compenso del CTU espressamente a carico di una sola parte processuale. D'altra parte, può agevolmente dedursi che, allorché tale interpretazione non sia possibile nel caso concreto, al fine di veder adempiuto l'obbligo stabilito in favore del Consulente che s'imbatta in una parte inadempiente, ben si potrebbe ricorrere all'Autorità Giudiziaria per ottenere un ulteriore titolo esecutivo nei confronti di una delle altre parti processuali. Residua, in altri termini, la possibilità di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo finalizzato al recupero delle somme dovute al Consulente, da utilizzare nei confronti di quella parte che appare poter concretamente adempiere l'obbligazione di pagamento, il tutto nel pieno rispetto del principio generale dell'ordinamento che riconosce all'opera prestata dal CTU un valore di ausilio alla Giustizia perseguita, latu senso, da tutte le parti processuali.