Insolvenza fraudolenta – cambiale – pagamento – protesto – conoscenza – sussistenza [art. 641 c.p.]
Cassazione penale , sez. II, sentenza 15.05.2009 n° 20530
Avv. Daniela Nicoletta Marinelli
di Putignano, BA
Letto 4790 volte dal 10/07/2009
E’ insolvenza fraudolenta, comprare un bene con una cambiale di sui si è a conoscenza del protesto. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE Sentenza 16 aprile - 15 maggio 2009, n. 20530 (Presidente Esposito - Relatore Chindemi) Osserva Con sentenza in data 17/5/2006, la Corte di appello di Trento confermava, sull'appello dell'imputato e del Pubblico Ministero, la sentenza del Tribunale di Trento in data 16/2/2005 che dichiarava C. M. colpevole del reato di insolv
E’ insolvenza fraudolenta, comprare un bene con una cambiale di sui si è a conoscenza del protesto. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE Sentenza 16 aprile - 15 maggio 2009, n. 20530 (Presidente Esposito - Relatore Chindemi) Osserva Con sentenza in data 17/5/2006, la Corte di appello di Trento confermava, sull'appello dell'imputato e del Pubblico Ministero, la sentenza del Tribunale di Trento in data 16/2/2005 che dichiarava C. M. colpevole del reato di insolvenza fraudolenta in concorso, così qualificata l'originaria imputazione di truffa, per aver acquistato un'autovettura Bmw Z3, messa in vendita mediante un annuncio sul settimanale “Bazar”, con una cambiale di euro 11.100 (oltre euro 2000 in contanti), consapevole del sicuro protesto della cambiale (essendo stato il conto corrente chiuso per emissione di titoli insoluti) e, con le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione, pena sospesa e non menzione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 9.000. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: a) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per aver ammesso l'imputato al patrocinio a spese dello Stato dopo oltre sei mesi dalla presentazione dell'istanza e, essendo stata emessa nelle more, la citazione a giudizio, deducendo la nullità della stessa; b) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità/inutilizzabilità, relativamente al provvedimento di ammissione del fascicolo fotografico prodotto dal Pubblico Ministero - contro il capo della sentenza che ha ritenuto utilizzabile il riconoscimento fotografico - nullità della prova tipica, lamentando la irrituale acquisizione del fascicolo fotografico prodotto dal Pubblico Ministero e la irritualità del riconoscimento effettuato in udienza; c) palese contraddittorietà ed illogicità della sentenza scaturente dal testo della medesima - travisamento di prova avendo la Corte contraddittoriamente rilevato come da un lato il riconoscimento sarebbe superfluo e dall'altro avrebbe dato esito positivo e sarebbe pienamente utilizzabile; d) mancanza di motivazione non essendo stata interpellata la difesa in merito all'assunzione della prova atipica; e) violazione di legge penale relativamente al capo della sentenza che ha ritenuto sussistente il reato di insolvenza fraudolenta, in quanto chi accetta una cambiale sa che il proprio interlocutore privo di denaro e, quindi, non vi è dissimulazione del proprio stato d'insolvenza; f) inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'ispettore Strada in quanto i fatti sui quali ha riferito non derivano la conoscenza diretta e la Corte ha omesso ogni motivazione al riguardo. 2.1 Il primo motivo di appello è infondato. Non viene in alcun modo precisato quale sacrificio del diritto di difesa abbia comportato il “ritardo” nella decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e sopra quali specifici atti del difensore esso abbia potuto incidere. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dall'art. 96, comma primo, D.Lgs. n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), conseguente all'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di decidere sull'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio entro dieci giorni dalla sua presentazione ovvero immediatamente in caso di presentazione in udienza, colpisce unicamente gli atti dello specifico procedimento al quale la domanda si riferisce che, compiuti successivamente allo spirare del termine per la decisione o alla presentazione della domanda stessa in caso di obbligo di deliberazione immediata, abbiano determinato una violazione effettiva del diritto di difesa dell'imputato medesimo e si è escluso che potesse essere travolta da nullità l'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, atto dell'ufficio, di mera propulsione processuale, non immediatamente incidente sull'esercizio di atti difensivi. (Sez 5, 25.11.2008, n. 2071 (dep. 20.1.2009) Sez. 2, Sentenza n. 47669 del 17/09/2003 Ud. (dep. 12/12/2003 ) Rv. 227682). 2.2 Anche il secondo motivo è palesemente infondato. Questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, non è vincolato all'osservanza delle formalità previste dall'art. 213 cod. proc. pen., né di alcuna altra specifica modalità. Tale informale ricognizione costituisce un semplice accertamento di fatto, come tale utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova e a quello del libero convincimento del giudice che può ricorrere alla valutazione non solo delle prove tipiche, ma anche di tutti quegli elementi ritenuti utili ai fini della formazione del convincimento, a condizione che non ricorra la violazione di specifici divieti. (Sez. 1, Sentenza n. 4011 del 27/02/1990 Ud. - dep. 21/03/1990 - Rv. 183797; Sez. 3, Sentenza n. 3304 del 01/02/1991 Ud. - dep. 26/03/1991 - Rv. 186652; Sez. 2, Sentenza n. 40405 del 10/06/2004 Ud. - dep. 14/10/2004 - Rv. 230002). Inoltre in materia di valutazione della prova il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto: in tal senso il riconoscimento fotografico nel corso dell'esame dibattimentale può essere legittimamente assunto come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sé, ma dalla attendibilità della deposizione della persona offesa che, avendo esaminato le fotografie, ha riconosciuto sia l'imputato (raffigurato nella foto numero due), sia il giovane che lo accompagnava (foto n. 9) (cfr Sez. 4, Sentenza n. 16902 del 04/02/2004 Ud. - dep. 09/04/2004 - Rv. 228043; Sez. 5, Sentenza n. 31454 del 05/07/2006 Ud. - dep. 21/09/2006 - Rv. 235215). Nel caso di specie è stato, quindi, operato sicuro riconoscimento del ricorrente. Logicamente la Corte ha anche accertato la responsabilità del prevenuto, anche prescindendo dal riconoscimento fotografico, essendo comparso davanti al notaio per l'autenticazione della firma all'atto della dichiarazione di vendita del veicolo in favore di T. R.. 2.3 Anche la censura relativa alla inutilizzabilità della testimonianza dell'ispettore Strada va disattesa. Questa Corte ha affermato che non sussiste alcuna incompatibilità per l'ufficiale e l'agente di polizia giudiziaria di testimoniare qualora abbia assunto, tra i suoi vari atti, anche la denunzia. Infatti l'articolo 197, lettera D, del c.p.p. prevede l'incompatibilità di testimoniare del Giudice o del Pubblico Ministero o dei loro ausiliari, che hanno svolto nel medesimo procedimento le loro funzioni. Ma la polizia giudiziaria non può certo essere considerata organo ausiliario del P.M. o del Giudice. Infatti il codice di procedura penale inserisce la P.G. tra i soggetti (articolo 55 c.p.p.) con suoi specifici compiti. L'articolo 326 del codice di procedura penale precisa che “Il P.M. e la P.G. svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale”. Il successivo articolo 327 e l'articolo 348 del c.p.p. prevedono la possibilità di attività di indagine di iniziativa della P.G. anche dopo che il P.M. abbia impartito direttive o abbia delegato attività alla P.G., ex articolo 370, del codice di procedura penale. Naturalmente, l'esito, di quanto sopra, sarà acquisito dal Giudice nel dibattimento attraverso l'escussione come testi degli ufficiali o agenti di P.G., che hanno proceduto nella fase delle indagini preliminari allo svolgimento delle attività loro consentite dalla legge. La conferma normativa di quanto sopra la si ricava dall'articolo 195, IV comma, c.p.p. che stabilisce che gli ufficiali e agenti della P.G. non possono deporre, solo sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, II comma lettere A e B, del codice di procedura penale. Da ciò “a contrariis” si ricava, con evidenza, la legittimità dell'assunzione come teste dell'ufficiale di P.G. che, come è avvenuto nella presente fattispecie, sia stato sentito solo sulla sua specifica attività. Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio di cui sopra e cioè che in tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197 comma primo lett. d) cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. (Si veda: Sez. 6, Sentenza n. 44962 del 03/11/2005 Ud. - dep. 07/12/2005 - Rv. 233504). 2.4 Gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., perché propongono censure attinenti al mento della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4ª sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5ª sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2ª sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutti i motivi dai quali desume la piena responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli (si vedano in proposito le pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza), avendo la Corte territoriale ritenuto provata la piena responsabilità del prevenuto che, impegnandosi a pagare la maggior parte del prezzo del veicolo (euro 11.100) con una cambiale scadente a 20 giorni ha deliberatamente nascosto lo stato di insolvenza in cui versava, in quanto il conto corrente dal quale doveva attingere fondi per onorare la cambiale è stato chiuso d'ufficio dopo pochi giorni, per la mancanza di copertura di assegni posti all'incasso. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 41 articoli dell'avvocato
Daniela Nicoletta Marinelli
-
Protesto,cancellazione,giudice ordinario,poteri,natura poteri camere di commercio,prova del pagamento.
Letto 2161 volte dal 10/07/2009
-
Il pagamento dell'assegno.
Letto 1636 volte dal 10/07/2009
-
L'assegno
Letto 5727 volte dal 10/07/2009
-
Il Protesto
Letto 3798 volte dal 10/07/2009
-
La cambiale
Letto 13082 volte dal 10/07/2009