La presentazione per il pagamento da parte della banca incaricata dell'incasso costituisce l'unica eccezione alla regola che impone il pagamento dell'assegno non trasferibile al prenditore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Axxxxxx, oggi Axxxxxx Ixxxxx, convenne innanzi al pretore di Napoli la banca Bzzzzzz per ottenerne la condanna al pagamento di lire 12.800.000 oltre accessori; dedusse che la banca convenuta aveva pagato due assegni, tratti sull'istituto bancario