Il pagamento dell'assegno.
Cassazione civile sentenza 8005/05 del 18/04/2005
Avv. Daniela Nicoletta Marinelli
di Putignano, BA
Letto 1636 volte dal 10/07/2009
La presentazione per il pagamento da parte della banca incaricata dell'incasso costituisce l'unica eccezione alla regola che impone il pagamento dell'assegno non trasferibile al prenditore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Axxxxxx, oggi Axxxxxx Ixxxxx, convenne innanzi al pretore di Napoli la banca Bzzzzzz per ottenerne la condanna al pagamento di lire 12.800.000 oltre accessori; dedusse che la banca convenuta aveva pagato due assegni, tratti sull'istituto bancario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Axxxxxx, oggi Axxxxxx Ixxxxx, convenne innanzi al pretore di Napoli la banca Bzzzzzz per ottenerne la condanna al pagamento di lire 12.800.000 oltre accessori; dedusse che la banca convenuta aveva pagato due assegni, tratti sull'istituto bancario Tyyyyyy, a soggetto diverso dal prenditore (la società fratelli Pyyyyyy), nonostante la clausola di intrasferibilità e quindi in violazione dell'art. 43 L. A., precisando che si trattava di assegni emessi a fronte di finanziamento erogato a terzi per l'acquisto di autoveicoli dalla società prenditrice. La banca convenuta resistette.
Il pretore rigettò la domanda ed il rigetto venne confermato dalla corte di appello di Napoli, osservando che l'art. 43 L. A. preordinato alla tutela del prenditore dell'assegno e non del traente, sicché ove, come nella specie, i1 prenditore si dichiari soddisfatto del pagamento ad altra persona e si astenga dal chiedere un nuovo pagamento, il traente non è legittimato a pretendere la ricostituzione della provvista; che la violazione dell'art. 43 produce responsabilità aquiliana "erga omnes" a carico del trattario e della banca incaricata di eseguire il pagamento, ma ai fini risarcitori si richiede la dimostrazione da parte dell'attore, da un lato, di avere subito un pregiudizio e, dall'altro, che il pagamento non corrisponde alla volontà del "danneggiato"; dimostrazione che non è stata fornita nella specie.
La Axxxxx Ixxxxx ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso la banca Bzzzzzz.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo la società ricorrente denuncia "violazione dell' art. 43 L. A. e della convenzione di assegno. Erronea, incongrua e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi. Violazione dell'art. 2697 c.c.. Illegittima inversione dell'onere della prova (art. 360 n° 3 e n° 5 c.p.c.)".
Sostiene: - la corte di merito ha escluso il collegamento tra il contratto di finanziamento e l'emissione degli assegni, che, viceversa, sussiste; - nella specie è documentalmente provato che gli assegni sono stati accreditati alla S.r.l. Qyyyyyy invece che al prenditore tramite "girata per conoscenza e garanzia"; - non essendo stato provato che la girata è servita per l'identificazione del prenditore, la corte di merito avrebbe dovuto ritenere la responsabilità della banca Bzzzzzz; - vi sono fatti "contro legge" e, cioè, fatti contrari ad un preciso divieto di legge, come per l'appunto quello sanzionato dall'art. 43 L. A., che sono fonte di obbligazione; - in relazione a tali fatti non rileva l'accertamento del danno né quello del dolo o della colpa, sufficiente essendo la consapevolezza del divieto; - l'azione di cui all'art. 43 L. A., con disciplina prevalente per specialità sulla norma generale dell'art. 2043 c.c., sanziona con l'obbligo della ricostituzione della provvista la violazione del divieto di intrasferibilità dell'assegno; - in sostanza l'art. 43 rende impossibile l'acquisto "a non domino" del titolo, consentendone la girata per l'incasso unicamente a banca diversa da quella trattaria; - tale banca, pertanto, diventa "mallevatrice dell'identità del prenditore ed è costretta ad impiegare ogni diligenza nell'identificarlo"; se la banca Bzzzzzz avesse osservato la clausola di intrasferibilità, restituendo alla banca trattaria gli assegni "perché non riscuotibili da soggetto diverso dal prenditore", non si sarebbe realizzata la truffa ai danni della società traente; - l’ art. 43 L. A. "si rivolge esclusivamente alle banche per ribadire la legittimazione invariabile con l'assoluta preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria dell'assegno bancario non trasferibile"; tanto la banca trattaria che quella girataria per l'incasso sono soggette alla responsabilità "erga omnes" derivabile dall'art. 43, comma 2, L. A., ma tale responsabilità è limitata all'originaria obbligazione non adempiuta e, cioè, all'ímporto dell'assegno; - le dette banche sono inoltre responsabili a titolo contrattuale; in particolare la banca girataria perché, sostituendosi alla banca trattaria nell'identificazione del portatore dell'assegno e nel pagamento dello stesso, entra in rapporto con il traente; in questa forma di responsabilità il traente ha l'onere di provare l'inadempimento della banca girataria per l'incasso, mentre spetta alla banca provare l'inesistenza di un pregiudizio concreto, posto che il pagamento a persona diversa implica violazione dei preciso divieto di legge e dell'obbligazione assunta con la convenzione di assegno.
Il motivo non può essere accolto.
Come si ricava dal 1° comma dell'art. 43 L. A., la clausola di intrasferibilità preclude la circolazione dell'assegno non solo sul piano cartolare, ma anche con la forma della cessione ordinaria, di modo che produce nella legge di circolazione una modificazione tale che l'assegno, oltre a non essere girabile, non è neppure cedibile.
Una conferma proviene dal 2° comma dello stesso articolo, che addossa alla banca la responsabilità del pagamento a soggetto diverso dal prenditore o dalla banca girataria per l'incasso senza alcuna distinzione circa la forma del trasferimento.
La presentazione per il pagamento da parte della banca incaricata dell'incasso costituisce l'unica eccezione alla regola che impone il pagamento dell'assegno non trasferibile al prenditore.
L'eccezione si giustifica con l'esigenza di rendere meno disagevole la posizione dell'avente diritto alla prestazione, consentendogli di riscuotere per interposta persona, e con la considerazione che la normale connessione dell'incarico di incasso con un rapporto contrattuale (solitamente di conto corrente) riduce, se non esclude, il pericolo che l'assegno sia pagato male.
I1 secondo comma dell'art. 43 pone a carico del trattario o della banca girataria per l'incasso la sanzione della responsabilità per il pagamento a soggetto diverso da quello indicato, che per effetto della trasformazione dell'assegno in documento a legittimazione invariabile dovuta alla clausola di intrasferibilità diventa l'unico legittimato a pretendere il pagamento.
La responsabilità che viene in considerazione nel presente caso è quella verso il traente.
Sulla natura e sui limiti di tale responsabilità si sono profilati fondamentalmente due orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte.
Secondo un orientamento la banca girataria per l'incasso di assegno bancario non trasferibile, oltre ad essere mandataria del prenditore girante, si sostituisce alla banca trattaria nell'espletamento del servizio bancario, cui la detta banca è tenuta verso il traente, provvedendo all'identificazione del presentatore ed al pagamento, di modo che viene a trovarsi in rapporto con il traente, il quale, ove il pagamento sia eseguito male, può esercitare nei suoi confronti l'azione contrattuale derivante dalla convenzione di assegno ed ottenere la ricostituzione della provvista presso banca trattaria (Cass. 16.11.2001, n. 14359; Cass. 17.5.2000, n. 6377).
L'altro orientamento ritiene che la responsabilità della banca girataria per l'incasso abbia natura extracontrattuale e derivi dalla violazione dell'art. 43, comma 2, L. A. (Cass. 9.2.1999, n. 1087; Cass. 20.11.1992, n. 12388; Cass. 6.2.1998, n. 1214).
A questo orientamento aderisce il Collegio, considerando che la banca anzidetta non può qualificarsi sostituto di quella trattaria nell'adempimento della convenzione di assegno e quindi posta in rapporto con il traente, ma in quanto investita della procura all'incasso deve essere considerata rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, in dipendenza dell'obbligo legale "erga omnes" di pagare l'assegno solo ad uno dei soggetti indicati nell'art. 43, comma 2, riferibile anche alla banca girataria per l'incasso, sorge a carico di quest'ultima una responsabilità extracontrattuale verso tutti coloro che possono essere pregiudicati nei loro interessi dal pagamento a soggetto diverso, compreso il traente.
La sentenza di questa Corte 14.12.1987, n. 9267, richiamata dalla corte di merito, secondo la quale la responsabilità della banca girataria verso il traente viene meno quando il medesimo non subisca pregiudizio, non avendo il prenditore legittimo dell'assegno preteso l'ulteriore pagamento, riguarda fattispecie completamente diversa da quella presente, nella quale il traente lamenta di essere stato vittima di una truffa.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, è sufficiente la colpa lieve; il traente, peraltro, e tenuto a provare soltanto l'inadempimento della banca in quanto, come rilevato in dottrina, gli si addosserebbe altrimenti una "probatio diabolica".
Il fatto che lo specifico illecito bancario rappresentato dal pagamento in violazione della clausola di intrasferibilità sia di per sé sufficiente a produrre il danno non significa che esso vi sia; in base ai principi generali, che non subiscono deroga nel caso in esame, l'onere di provarne l'esistenza grava su chi agisce per ottenere il risarcimento (Cass. 16.3.2004, n. 5308).
Dovendo essere il risarcimento integrale, l'importo dell'assegno ne costituisce una semplice componente e va integrato con tutti quegli altri pregiudizi che sono conseguenza diretta ed immediata della violazione della clausola di intrasferibilità.
Nella specie la corte di merito ha ritenuto che la responsabilità della banca Bzzzzzz sia esclusa dal fatto che il legittimo prenditore degli assegni si sia dichiarato soddisfatto del pagamento a persona diversa e si sia astenuto dal chiedere un nuovo pagamento, ma ha aggiunto che la società traente non ha provato di avere subito danni.
Ora, se la parte concernente l'esclusione della responsabilità non può essere condivisa e va corretta nei sensi di cui sopra nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 384 c.p.c., altrettanto non può dirsi per la seconda parte, che contiene l'affermazione di un principio pienamente coerente con quelli enunciati ed un accertamento dì fatto che, oltre ad essere sufficientemente motivato, non forma neppure oggetto di specifica censura.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera dì consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 10.3.2005.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 41 articoli dell'avvocato
Daniela Nicoletta Marinelli
-
Protesto,cancellazione,giudice ordinario,poteri,natura poteri camere di commercio,prova del pagamento.
Letto 2161 volte dal 10/07/2009
-
Insolvenza fraudolenta – cambiale – pagamento – protesto – conoscenza – sussistenza [art. 641 c.p.]
Letto 4790 volte dal 10/07/2009
-
L'assegno
Letto 5727 volte dal 10/07/2009
-
Il Protesto
Letto 3798 volte dal 10/07/2009
-
La cambiale
Letto 13082 volte dal 10/07/2009