Con la sentenza n. 19790/2011, la Suprema Corte ha affermato che qualora il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto legittimamente l'esecuzione ha luogo sull'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali.