Presupposti e limiti comunitari per il blocco dei pignoramenti nei confronti delle ASL
Sent. Trib. Pozzuoli 11.07.2011
Avv. Roberta Porreca
di Napoli, NA
Letto 1256 volte dal 10/11/2011
Le ASL devono dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 1, comma 51, l. n.220/2010 per la operatività della sospensione dell’azione esecutiva; in particolare, dovrà essere provata la conclusione della procedura di ricognizione dei debiti relativi ai piani di rientro sanitari con contestuale predisposizione di un piano di individuazione delle modalità e tempi di pagamento.La suddetta normativa, infatti, non ha lo scopo di consentire alle ASL di non pagare, atteso che di certo non cancella nè estingue i crediti costituenti oramai diritti quesiti; lasospensione delle azioni esecutive ha, invece, lo scopo opposto di agevolare gli adempimenti,consentendo alle aziende sanitarie di riorganizzarsi a fronte delle numerose azioni giudiziarie intraprese nei loro confronti in questi anni, riorganizzazione funzionale evidentemente proprio al pagamento dei debiti residui.
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