La legge è già entrata in vigore anche se la stessa sembra subordinare la possibilità di tale accesso all’emanazione di decreti attuativi che ancora non sono stati adottati. Ma alcuni tribunali sono passati sopra questa lacuna e hanno autorizzato il creditore, “bypassando” l’ufficiale giudiziario, a farsi rilasciare le informazioni direttamente dalle amministrazioni che gestiscono la singola banca dati, in attesa che gli uffici giudiziari si aggiornino alla riforma.Tra i fori favorevoli a un immediato accesso alle banche dati, nonostante l’assenza dei decreti attuativi, vi è Barcellona Pozzo di Gotto. In tal caso, quindi, il giudice autorizza il creditore a ottenere, direttamente dai gestori delle banche dati, tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione.Peraltro, la nuova norma non richiede un previo tentativo di pignoramento; anzi, la procedura di ricerca dei beni appare concettualmente preliminare e strumentale al successivo pignoramento.Quando la disposizione parla di “creditore procedente”, si legge nel provvedimento del giudice di Pavia, allude a chi intende procedere all’esecuzione. Di conseguenza appare sufficiente la verifica presidenziale della sussistenza del titolo; soltanto quando la riforma entrerà a regime, osserva il giudice, la richiesta dovrà essere rivolta all’ufficiale giudiziario e unicamente per mancanza di accessibilità alle banche dati sarà rivolta al presidente del Tribunale “richiedendosi la previa notifica del titolo e del precetto proprio in ragione del soggetto nei cui confronti al ricerca viene domandata”.