Con la sentenza suindicata la Corte di Cassazione ha statuito che è possibile dichiarare la chiusura anticipata del processo esecutivo immobiliare nel caso in cui non venga prodotto un titolo di acquisto certo antecedente al ventennio che precede il pignoramento. E' necessario infatti accertare che il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa.