Se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ., comma 2.Gli spetterà, invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia è sorta nell'ambito di un'espropriazione forzata immobiliare, iniziata dalla Xxxxx S.p.A. – Yyyyyyy contro M.G..
Il pignoramento era stato eseguito con atto notificato il 5.4.1995.
2. - R.G. vi ha proposto opposizione di terzo con ricorso al tribunale di San Remo depositato il 27.11.2001.
Ha affermato che uno degli immobili assoggettati a pignoramento - un appartamento sito in (OMISSIS) - era stato da sempre casa coniugale sua e del debitore M.G. e che, venuto questo a morte il (OMISSIS), ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 c.c., erano a lei riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredavano.
Il ricorso, oltre alla Xxxxx , è stato notificato a P. e M.S., eredi di M.G..
Si è costituita in giudizio la Xxxxx ed ha chiesto di rigettare l'opposizione.
Ha sostenuto che sull'immobile, a garanzia del credito per cui era stato eseguito il pignoramento, gravava un'
ipoteca volontaria iscritta il 29.7.1993 e che pertanto il diritto di abitazione non le poteva essere opposto.
Nel giudizio, svolgendo analoghe difese, è intervenuta la Xxxxx, che dal canto suo aveva sottoposto a pignoramento lo stesso immobile con atto di pignoramento notificato il 28.7.1995 e trascritto il 18.8.1995, per un credito garantito dalla medesima
ipoteca volontaria.
3. - L'opposizione è stata rigettata con sentenza 22.10.2002.
Ha osservato il tribunale che il diritto attribuito al coniuge dell'ereditando dall'art. 540 c.c., è soggetto nei suoi rapporti con l'
ipoteca al regime previsto dall'art. 2812 c.c., sicchè non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto
ipoteca sull'immobile adibito a casa coniugale prima che questo diritto sorga.
A confutazione della tesi sostenuta dalla ricorrente - non essere questa norma applicabile al diritto d' abitazione previsto dall'art. 540 c.c., perchè esso avrebbe natura personale - si è considerato nella sentenza da un lato che la sua natura di diritto reale è riconosciuta dalla giurisprudenza, dall'altro che la tesi non giovava alla parte, perchè l'art. 619 c.p.c., legittima alla opposizione di terzo solo i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
4. - La corte d'appello di Genova - con sentenza del 16.1.2004 - è tornata a rigettare l'opposizione.
4.1. - Ha bensì riconosciuto che la questione della natura personale o reale del diritto non valeva a condizionare la soluzione della questione della legittimazione ad agire in opposizione di terzo, che va riconosciuta anche ai titolari di diritti personali in quanto opponibili al terzo acquirente e nella misura in cui lo sono.
4.2. - Ha tuttavia portato a sostegno della decisione di rigetto, altre ragioni di diritto.
4.2.1. - La prima - svolta con richiamo alla sentenza 6 aprile 2000 n. 4329 di questa Corte - è stata che l'istituto del diritto di abitazione configurato dall'art. 540 c.c., si colloca nell'ambito della
successione necessaria, ma non anche della
successione legittima, che è quella in base alla quale l'eredità era stata devoluta nel caso in esame.
4.2.2. - La seconda è stata affidata all'argomento per cui non sarebbe giustificata "una dilatazione dell'operatività del diritto in esame al di fuori dell'ambito della distribuzione della massa ereditaria, con proiezione al di fuori di essa in potenziale pregiudizio dei terzi che abbiano acquisito diritti incidenti su beni specifici appartenenti alla massa medesima".
4.2.3. - La terza ha poggiato sulla combinazione di due argomenti: il carattere di realità del diritto di abitazione (a conforto del quale è stata richiamata la sentenza di questa Corte 27 febbraio 1998 n. 2159 - e la connessa disciplina degli effetti prenotativi della trascrizione del pignoramento immobiliare, rispetto agli atti di disposizione soggetti a trascrizione, ma trascritti dopo ed agli non soggetti a trascrizione, ma non risultanti da atti di data certa anteriore (artt. 2913, 2913 e 2919 c.c.).
A completamento dei quali argomenti è stato osservato che, rispetto al diritto in questione - dovrebbe valere "il criterio dell'anteriorità o posteriorità della data certa del momento genetico del diritto rispetto al vincolo di inefficacia derivante dal pignoramento".
Ed inoltre che argomento in contrario non si potrebbe trarre da quanto affermato da questa Corte con la sentenza 26 luglio 2002 n. 11096, che in tema di opponibilità del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, pronunciato nei procedimenti di separazione personale e divorzio, non trascritto, ma per sè avente data certa, gli ha riconosciuto efficacia novennale contro il terzo acquirente.
4.3. - La corte d'appello si è soffermata su un'ultima questione che s'era già agitata in primo grado.
Ha osservato che il giudice dell'esecuzione, che nella fase di introduzione dell'opposizione esecutiva sospende il processo esecutivo, ben può inserire nella sentenza con cui decide di tale opposizione un provvedimento di revoca della sospensione.
5. - R.G. ha chiesto la cassazione della sentenza.
Ha resistito con controricorso la Xxxxx .
Ha proposto anche ricorso incidentale condizionato il Banco popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l..
R.G. ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I ricorsi principale ed incidentale hanno dato luogo a separati procedimenti, che debbono essere riuniti perchè sono relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. - La cassazione della sentenza, con il ricorso principale, è chiesta in base a cinque motivi.
I primi quattro riguardano il tema di fondo della causa, il sesto una questione attinente alla sospensione del processo di esecuzione in pendenza del giudizio di opposizione.
2.1. - Il primo è un motivo di violazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all'art. 540 cod. civ., comma 2).
Vi si sostiene la tesi, che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale e di uso sui mobili che la corredano sono oggetto di una vocazione a titolo particolare, legata alla vocazione a titolo universale ad una quota di eredità, mediante i quali trova tutela un interesse di natura non patrimoniale del coniuge superstite, che non può risultare estinto da alcuna vicenda relativa alla persona dello stesso erede.
2.2. - Il secondo è ancora un motivo di violazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all'art. 2913 cod. civ.).
La tesi svolta a sostegno del motivo è la seguente.
L'art. 2913 cod. civ., regola i rapporti tra il pignoramento e gli atti di disposizione dei beni su cui il pignoramento è caduto e sancisce che gli effetti di questi atti non sono opponibili al creditore pignorante ed agli intervenuti.
La norma non può quindi trovare applicazione in relazione ad un effetto che è disposto dalle legge e non da un atto con cui chi è titolare dei diritti sul bene fatti oggetto di pignoramento ne dispone.
Inoltre, se i diritti di cui si discute hanno natura personale e non reale, non possono risultare di pregiudizio rispetto al diritto reale salvaguardato dal pignoramento, perchè il coniuge superstite rimane estraneo alla sorte del diritto reale sottoposto ad esecuzione, esigendo soltanto di poter utilizzare il bene personalmente in considerazione del suo stato e di quello della famiglia.
Il conflitto tra diritto del coniuge superstite a continuare a godere della casa destinata ad abitazione della famiglia e diritto dei creditori dell'originario debitore a soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene si deve considerare risolto dalla legge a favore del coniuge superstite e del resto, poichè assicura solo la continuazione del godimento della casa già adibita a residenza familiare, non è incompatibile col trasferimento della proprietà a chi acquista nel processo esecutivo il relativo diritto.
2.3. - Il terzo motivo è prospettato come vizio di difetto di motivazione circa la affermata realità del diritto riconosciuto dalla legge al coniuge superstite.
Vi si sostiene che nè la realità del diritto riconosciuto al coniuge superstite dall'art. 540 c.c., affermata nella sentenza, è sorretta da idonea motivazione nè i giudici di appello si sono soffermati a stabilire quando la destinazione a casa di abitazione fosse stata attuata, perchè, non soggiacendo alle regole della trascrizione, non è in base al tempo di questa che può essere risolto il conflitto tra coniuge superstite e debiti ereditari.
2.4. - Il quarto ed ultimo di questo gruppo è un motivo di violazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione agli artt. 540, 581 e 582 cod. civ.).
La tesi è che il diritto riservato al coniuge nasce con il matrimonio, è "condiviso", non divisibile, nè trasmissibile, non rientra nell'asse dismesso morendo dal coniuge defunto, sopravvive in attribuzione esclusiva, non in forza della
successione ma solo in occasione di questa, estendendosi conseguentemente sull'intera casa coniugale.
3. - I motivi appena riassunti possono essere esaminati insieme.
Non sono fondati.
Queste le ragioni.
Prima che la
successione si aprisse con la morte di M. G., sull'immobile era stata da lui costituita un'ipoteca, a garanzia di un credito a favore della Xxxxx , che per la sua riscossione coattiva ha poi sottoposto a pignoramento lo stesso immobile in confronto del proprio debitore.
L'
ipoteca dà diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui è stata iscritta, anche se questi pervengono per effetto della
successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato (art. 756 cod. civ.).
Il problema posto dalla opposizione di terzo su cui è stata pronunciata la sentenza impugnata è se questa disciplina operi anche quando l'immobile abbia ricevuto in vita dell'ereditando una destinazione a casa coniugale.
Se i diritti parziari in questione costituiscano oggetto di legato disposto dalla legge a favore del coniuge superstite, secondo un'opinione espressa in dottrina e seguita dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 6 aprile 2000 n. 4329) oppure vadano ricondotti nel novero dei diritti oggetto di riserva a favore dei legittimari, ciò non fa differenza rispetto al dato costituito dal fatto che l'immobile su cui i diritti in questione insistono entra a far parte dell'eredità gravato da
ipoteca a favore di un creditore ereditario.
Orbene, tra i presupposti perchè l'acquisto dei diritti di cui si tratta si realizzi in sede di
successione a favore del coniuge superstite è che l'immobile, che sia stato e si trovi ad essere destinato ad abitazione della famiglia, appartenga all'ereditando e non pure ad altri, che non sia lo stesso coniuge superstite (almeno secondo un più risalente orientamento della giurisprudenza manifestato dalle sentenze 23 maggio 2000 n. 6691 e 22 luglio 1991 n. 8171 di questa Corte).
La Corte ha però anche affermato, più di recente (Cass. 30 luglio 2004 n. 14594) che, quando ciò non è, opera, nei rapporti tra i successori, il principio di conversione del diritto di abitazione nel suo equivalente monetario.
Se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ., comma 2.
Gli spetterà, invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo.
4. - Con il quinto motivo la cassazione è chiesta per un vizio prospettato come di difetto di motivazione, in rapporto alla applicazione degli artt. 619 e 175 cod. proc. civ..
E' diretto contro il capo della sentenza, con cui è stato affermato il principio che, se a decidere d'una opposizione alla esecuzione è lo stesso giudice che ha disposto la sospensione del processo esecutivo, alla sua revoca, senza che perciò si incorra in alcun vizio procedimentale, il giudice può provvedere, invece che con separata ordinanza, con la stessa sentenza.
Il motivo non è fondato.
La Corte ha già deciso in questo senso con la sentenza 14 giugno 1999 n. 5882 nè vi sono ragione per discostarsi da tale principio, considerato che il provvedimento è anche in questo caso adottato nel contraddittorio delle parti e da giudice legittimato a disporre sulla sospensione, mentre la sospensione è possibile oggetto di revoca (Cass. 28 novembre 2007 n. 24736; 19 luglio 2005 n. 15220; 20 febbraio 2003 n. 2620).
5. - Il ricorso principale è in conclusione rigetto.
6. - Quello incidentale, espressamente condizionato, è assorbito.
7. - La novità della specifica questione posta dai primi quattro motivi del ricorso principale giustifica che le spese di questo grado del giudizio siano dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l'incidentale e compensate le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009.