Nella ipotesi in cui un debitore abbia consegnato, in garanzia, un assegno, può, ugualmente, essere chiamato al versamento dell’importo del titolo, anche se abbia già pagato con altri assegni il debito. Così la terza sezione della Suprema Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza 28 febbraio 2012, n. 3008, con cui i giudici hanno respinto il ricorso avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un assegno bancario.