Nell’ambito di un procedimento di valutazione di aiuti di Stato la divulgazione di fatti e delle valutazioni che hanno ad oggetto informazioni riservate integra, una violazione dell'obbligo di segreto professionale previsto dall'art. 287 CE e obbliga, ex art. 288 comma 2 CE, la Comunità europea, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, a risarcire il danno all’immagine eventualmente causato all’impresa dalle sue istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni .