Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 - Thesing e Bloomberg Finance / BCE (Causa T-590/10)
("Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Documenti riguardanti il debito pubblico e il deficit pubblico di uno Stato membro - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla politica economica dell'Unione o di uno Stato membro - Diniego parziale di accesso")
Avv. Michele Miccoli
di Taranto, TA
Letto 259 volte dal 06/04/2013
Il 20 agosto 2010 Gabi Thesing, giornalista presso la Bloomberg Finance LP, chiedeva alla BCE l'accesso a due documenti intitolati «L’impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa. Il caso della Grecia» e «L’operazione Titlos e la possibile esistenza di operazioni analoghe con impatto sui livelli di debito e deficit pubblici della zona euro»; tale richiesta fu disattesa dalla BCE. Pertanto, la giornalista e la sua testata giornalistica, certi delle proprie ragioni, contestavano tale decisione dinanzi al Tribunale; con esito negativo. La Corte adduceva le seguenti motivazioni: in primo luogo, giustificava la negata divulgazione dei documenti in ragione dell’interesse pubblico. Infatti, a norma dello Statuto della BCE, quando la divulgazione di un documento arreca pregiudizio all’interesse pubblico è leggittimo il suo rifiuto. In secondo luogo, ha esaminato se tale rifiuto fosse viziato da un errore di valutazione per quanto riguarda la politica economica dell’Unione e della Grecia. Per comprendere le ragioni di tale diniego occorre esaminare quale fosse il contenuto dei documenti richiesti: il primo conteneva ipotesi e punti di vista dei membri della BCE relativi all’impatto su deficit e debito pubblico degli swap negoziati fuori borsa al marzo 2010; con riferimento al caso della Grecia. Pertanto, essendo stata avanzata la richiesta nell'ottobre 2010, la BCE ha ritenuto non reali le informazioni contenute nel documento e per questo ne ha negato l'accesso. La loro divulgazione in un ambiente molto vulnerabile, come quello finanziario, avrebbe pregiudicato il loro buon funzionamento; soprattutto in quel momento in cui vi era una forte fibrillazione a causa della situazione economica e finanziaria della Grecia. In un tale contesto, è evidente che gli attori del mercato, utilizzatori abituali delle informazioni divulgate dalle banche centrali, con la diffusione dei richiesti documenti avrebbero influenzato negativamente i mercati. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto il comportamento della BCE corretto e che non vi fosse stato errore di valutazione considerando la diffusione dei documenti pregiudizievoli dell'interesse pubblico. Tale pericolo fu generato dal timore che i dati contenuti nei documenti, anche se considerati superati, sarebbero stati, comunque, valutati dai mercati finanziari come veritieri ed attuali. Infatti, sebbene gli attori dei mercati siano professionisti abituati a lavorare con tale tipo di documenti, essi considerano le ipotesi e i punti di vista provenienti dalla BCE come importanti ed affidabili. Di conseguenza, un’eventuale precisazione della BCE sul documento divulgato non avrebbe potuto impedire di indurre in errore il pubblico e gli attori dei mercati finanziari; ma tale divulgazione avrebbe potuto avere conseguenze negative sull'accesso, in particolare della Grecia, ai mercati finanziari, e avrebbe potuto incidere sulla conduzione effettiva della politica economica della Grecia e dell'Unione. Il secondo documento conteneva la descrizione dell’operazione «Titlos» nonché l'analisi sulla struttura finanziaria di detta operazione e dell'esistenza eventuale di operazioni analoghe realizzate da altri Stati membri. In tale contesto, la BCE aveva esaminato il modo in cui la Grecia aveva usato swap negoziati fuori borsa e le conseguenze di siffatti swap per i rischi esistenti. Vista la stretta connessione tra i due documenti, il Tribunale dichiarò che, per le medesime ragioni per cui si negava l'accesso al primo documento, la valutazione della BCE non è viziata da errore manifesto.
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