In materia alimentare, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 5 lett. a) della legge 30/4/1962 n. 283 (distribuzione per il consumo di sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale), in ipotesi di detenzione in azienda di animali bovini destinati alla vendita o al consumo umano trattati con sostanze ad effetto anabolizzante, non occorre la prova che vi sia stata in concreto una alterazione della composizione naturale delle carni, ma è sufficiente