Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punti 1 e 3 - Competenze speciali - Responsabilità precontrattuale
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 17 settembre 2002
Avv. Najdat Al Najjari
di Treviso, TV
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Massima: In un contesto caratterizzato dalla mancanza di impegni liberamente assunti da una parte nei confronti di un'altra in sede di trattative dirette alla formazione di un contratto e dall'eventuale violazione di norme giuridiche, in particolare di quella che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nell'ambito di tali trattative, l'azione con cui si fa valere la responsabilità precontrattuale del convenuto rientra nella materia dei delitti o quasi delitti, ai sensi dell'a
Massima:
In un contesto caratterizzato dalla mancanza di impegni liberamente assunti da una parte nei confronti di un'altra in sede di trattative dirette alla formazione di un contratto e dall'eventuale violazione di norme giuridiche, in particolare di quella che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nell'ambito di tali trattative, l'azione con cui si fa valere la responsabilità precontrattuale del convenuto rientra nella materia dei delitti o quasi delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA eHeinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punti 1 e 3, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),
LA CORTE,composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate:- per la Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA, dall'avv. F. Franchi;
- per la Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS), dagli avv.ti M.P. Ginelli e R. Rudek, Rechtsanwalt;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. G. Bisogni, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 gennaio 2002,
ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 9 giugno 2000, pervenuta in cancelleria l'11 settembre seguente, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 5, punti 1 e 3, di tale Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la società di diritto italiano Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA (in prosieguo: la «Tacconi»), con sede a Perugia, e la società di diritto tedesco Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (in prosieguo: la «HWS»), con sede nella Repubblica federale di Germania, in ordine ad un risarcimento danni reclamato dalla Tacconi nei confronti della HWS in riparazione del preteso danno subito dalla prima a seguito della violazione da parte della seconda degli obblighi di correttezza e di buona fede applicabili in sede di trattative dirette alla formazione di un contratto.
Ambito normativo Convenzione di Bruxelles3 L'art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles dispone:
«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».
4 L'art. 5, punti 1 e 3, della Convenzione di Bruxelles precisa:
«[i]l convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...)
(...)3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto».
Normativa nazionale5 L'art. 1337 del codice civile (in prosieguo: il «codice civile italiano») dispone che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
6 Il 23 gennaio 1996 la Tacconi ha convenuto dinanzi al Tribunale di Perugia la HWS per far accertare la mancata stipula di un contratto di compravendita relativo a un impianto di formatura fra la HWS e la società di leasing B.N. Commercio e Finanza SpA (in prosieguo: la «BN»), mentre la BN e la Tacconi avevano già stipulato, con il consenso della HWS, un contratto di leasing avente ad oggetto il detto impianto. La Tacconi sostiene che il contratto fra la HWS e la BN non si era concluso per l'ingiustificato rifiuto della HWS di procedere alla vendita e quindi per la violazione, da parte di tale società, degli obblighi di correttezza e di buona fede che le incombevano. La HWS avrebbe quindi pregiudicato il legittimo affidamento della Tacconi, che aveva confidato nella conclusione del contratto di compravendita. La Tacconi chiedeva pertanto la condanna della HWS al risarcimento di tutti i pretesi danni che quest'ultima le avrebbe causato, danni quantificati in ITL 3 000 000 000.
7 Nel controricorso la HWS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano a seguito dell'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato e, in subordine, a seguito dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles. Nel merito essa ha chiesto il rigetto della domanda della Tacconi e, «in via strettamente subordinata e riconvenzionale», la condanna di quest'ultima al pagamento di DEM 450 248,36.
8 Con ricorso notificato il 16 marzo 1999 la Tacconi ha chiesto alla Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'art. 41 del codice di procedura civile italiano, relativo al regolamento preventivo di giurisdizione, di dichiarare che la giurisdizione sulla controversia nella causa principale appartiene al giudice italiano. Secondo tale società, non è stato raggiunto l'accordo fra essa e la HWS poiché ad ogni proposta ha fatto seguito una risposta non conforme. La Tacconi ha altresì invocato la responsabilità precontrattuale della HWS ex art. 1337 del codice civile italiano e ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» va inteso anche come il luogo in cui si è determinato l'impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso. Orbene, la perdita controversa nella causa principale si sarebbe verificata a Perugia, luogo in cui la Tacconi ha la propria sede sociale.
9 Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale ha dichiarato che il criterio di competenza speciale previsto dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non sembra applicabile alla responsabilità precontrattuale, la quale non deriva dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale. Un'obbligazione del genere non sussisterebbe nella fattispecie oggetto della causa principale, considerata la mancata conclusione di un contratto.
10 Ritenendo che, per decidere tale questione di giurisdizione, fosse dunque necessario interpretare la Convenzione di Bruxelles, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'azione con cui si fa valere la responsabilità precontrattuale di un convenuto rientri nella materia dei delitti o quasi-delitti (art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles);
2) nell'eventualità di risposta negativa, se detta azione rientri nella materia contrattuale (art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles) e, nel caso positivo, quale sia "l'obbligazione dedotta in giudizio";
3) in caso di risposta negativa, se alla detta azione sia applicabile il solo criterio generale del domicilio del convenuto».
Sulla prima questione11 Con la prima questione il giudice a quo chiede se l'azione con cui si fa valere la responsabilità precontrattuale del convenuto rientri nella materia dei delitti o quasi delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles.
Osservazioni presentate alla Corte12 Richiamando la giurisprudenza della Corte (sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565; 26 marzo 1992, causa C-261/90, Reichert e Kockler, Racc. pag. I-2149, e 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte, Racc. pag. I-3967), la Tacconi e la Commissione sostengono che, posto che la responsabilità precontrattuale non deriva da obblighi liberamente assunti da una parte nei confronti di un'altra, essa attiene alla materia dei delitti o quasi delitti.
13 Secondo la Tacconi, è del tutto evidente che nella fase precontrattuale, dal momento che il contratto non è ancora stipulato, manca ogni vincolo convenzionale idoneo a legare reciprocamente le parti.
14 La Commissione sostiene che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, si può enunciare un principio generale per il quale tutte le domande relative alla Convenzione di Bruxelles dirette all'accertamento della responsabilità di un convenuto danno luogo, in ogni caso, all'applicazione di uno dei due criteri di competenza speciale previsti all'art. 5, punti 1 e 3, di tale Convenzione.
15 La Commissione conclude nel senso che le controversie in materia di responsabilità precontrattuale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles poiché, da una parte, l'azione diretta a far valere la responsabilità precontrattuale del convenuto è, per definizione, una domanda che intende far accertare una responsabilità del convenuto. Dall'altra, tale responsabilità non si basa su impegni liberamente assunti dal convenuto nei confronti dell'attore, ma su doveri di comportamento previsti, più o meno specificamente, da una fonte eteronoma rispetto alle parti del rapporto precontrattuale.
16 Per contro, la HWS sostiene che la responsabilità precontrattuale ha una natura differente da quella della responsabilità per delitti o quasi delitti. Quest'ultima si applicherebbe a ogni soggetto che violi la regola generale del neminem laedere e che agisca in danno di diritti «assoluti».
17 Orbene, la responsabilità precontrattuale potrebbe essere imputata solo a un soggetto che ha un rapporto particolare con la persona lesa, cioè quello risultante dalla trattativa relativa ad un contratto. Pertanto, al contrario dei principi applicabili in materia di delitti o quasi delitti, la valutazione della responsabilità precontrattuale non potrebbe prescindere dal contenuto della trattativa.
18 Inoltre, facendo valere che nella fattispecie della causa principale non si può applicare neppure l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles poiché la domanda della Tacconi si fonda sulla tesi che non è stato concluso alcun contratto, la HWS sostiene che la responsabilità precontrattuale non è né una responsabilità per delitto o quasi delitto né una responsabilità contrattuale e che, pertanto, competente a conoscere della causa principale è il giudice tedesco, ai sensi della disposizione generale dell'art. 2 di tale Convenzione.
Giudizio della Corte19 In via preliminare, occorre rammentare che, per giurisprudenza costante (v. sentenze 22 marzo 1983, causa 34/82, Peters, Racc. pag. 987, punti 9 e 10; Reichert e Kockert, cit., punto 15, e Handte, cit., punto 10), le nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di delitti» ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 3, della Convenzione di Bruxelles vanno interpretate autonomamente, facendo riferimento principalmente al sistema e agli scopi della Convenzione stessa. Tali nozioni non possono pertanto essere interpretate come semplici rinvii al diritto nazionale dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti interessati.
20 Infatti, un'interpretazione del genere è l'unica che possa garantire l'applicazione uniforme della Convenzione di Bruxelles, che mira segnatamente ad unificare le norme sulla competenza delle giurisdizioni degli Stati contraenti e a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire così come al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (v. sentenze 20 marzo 1997, causa C-295/95, Farrel, Racc. pag. I-1683, punto 13, e 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, Racc. pag. I-1737, punti 25 e 26).
21 Come statuito dalla Corte, la nozione di «materia di delitto o quasi-delitto» ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» di cui all'art. 5, punto 1, di tale Convenzione (sentenze Kalfelis, cit., punto 18; Reichert e Kockler, cit., punto 16; e 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I-6511, punto 22).
22 Inoltre, occorre rilevare che, sebbene l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non esiga la conclusione di un contratto, nondimeno si rende indispensabile identificare un'obbligazione, posto che la competenza del giudice nazionale è determinata, in materia contrattuale, in relazione al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
23 Peraltro, occorre rammentare che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, la nozione di «materia contrattuale» di cui all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra (citate sentenze Handte, punto 15, e Réunion européenne e a., punto 17).
24 Orbene, dal fascicolo non risulta che sia esistito un qualsivoglia impegno liberamente assunto dalla HWS nei confronti della Tacconi.
25 Considerate le circostanze della fattispecie oggetto della causa principale, l'obbligo di risarcire il preteso pregiudizio risultante da una rottura ingiustificata delle trattative potrebbe derivare solo dalla violazione di norme giuridiche, in particolare di quella che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede in sede di trattative dirette alla formazione di un contratto.
26 Di conseguenza, è giocoforza constatare che la responsabilità che eventualmente risulta dalla mancata conclusione del contratto oggetto della domanda nella causa principale non può essere di natura contrattuale.
27 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che, in un contesto come quello della causa principale, caratterizzata dalla mancanza di impegni liberamente assunti da una parte nei confronti di un'altra in sede di trattative dirette alla formazione di un contratto e dall'eventuale violazione di norme giuridiche, in particolare di quella che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nell'ambito di tali trattative, l'azione con cui si fa valere la responsabilità precontrattuale del convenuto rientra nella materia dei delitti o quasi delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles.
Sulla seconda e sulla terza questione28 Dato che la prima questione è stata risolta in senso affermativo, non occorre risolvere le altri questioni proposte dal giudice a quo.
Decisione relativa alle spese Sulle spese29 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo Per questi motivi, LA CORTE,pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 9 giugno 2000, dichiara:
In un contesto come quello della causa principale, caratterizzata dalla mancanza di impegni liberamente assunti da una parte nei confronti di un'altra in sede di trattative dirette alla formazione di un contratto e dall'eventuale violazione di norme giuridiche, in particolare di quella che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nell'ambito di tali trattative, l'azione con cui si fa valere la responsabilità precontrattuale del convenuto rientra nella materia dei delitti o quasi delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.
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