Massima: "“Non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorchè l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario". Anche l’Agenzia delle Entrate ha recepito questo orientamento con Risoluzione n. 52/E del 25 febbraio 2009, ha ritenuto che “qualora nell’asse ereditario sia presente un bene immobile acquisito per usucapione dal de cuius e manchi una sentenza accertativa di tale diritto, gli eredi o i legatari sono tenuti a inserire nella dichiarazione di successione i dati identificativi di detto bene, specificando che l’acquisto è avvenuto per usucapione”.