non può essere trascritto il verbale di mediazione che abbia accertato l'acquisto per usucapione della proprietà
Tribunale di Roma - Ordinanza n. 6563/2011 del 22 Luglio 2011
Avv. Alessio Pistone
di Palermo, PA
Letto 2152 volte dal 13/10/2011
Ecco a Voi, una delle primissime decisioni di un Tribunale di Merito, in materia di usucapione e conciliazione obbligatoria. in tema di diritti reali, l’accordo fra le parti raggiunto in sede di mediazione obbligatoria non può produrre alcun effetto costitutivo. Consiglio, pertanto, a tutti i mediatori di indicare nel verbale unicamente la volontà delle parti di incontrarsi da un notaio al fine di costituire il negozio giuridico oggetto dell'accordo.
I Giudici della V° Sezione del Tribunale Civile di Roma, (interpellati dal Conservatore capitolino) hanno stabilito con il decerto n. 6563/2011 del 22 Lugio 2011 che il verbale di conciliazione, firmato presso un organismo di mediazione, che abbia accertato l’acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale, non può essere, in alcun modo, trascritto nei registri immobiliari;
il tutto a riprova, ove ve ne fossero stati dubbi, che l’accordo fra le parti non può produrre alcun effetto costitutivo, modificativo o estintivo di diritti reali, trattandosi di negozio di mero accertamento, volto a rimuovere dubbi sui presupposti stessi dell’usucapione.
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