La coltivazione del terreno non basta per provare l'animus possidendi.
Corte di Cassazione II sez. civile sentenza 26.04.2011 n. 9325.
Avv. Maria Migliaccio
di Catanzaro, CZ
Letto 2334 volte dal 19/05/2011
La coltivazione del terreno non basta per provare l'animus possidendi , lo ha stabilito la Corte di Cassazione II sezione civile con la sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011. Per la sussistenza dell'animus possidendi richiesto per usucapire un bene è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla " res" da parte dell' interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
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