La coltivazione del terreno non basta per provare l'animus possidendi , lo ha stabilito la Corte di Cassazione II sezione civile con la sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011. Per la sussistenza dell'animus possidendi richiesto per usucapire un bene è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla " res" da parte dell' interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.