Non è obbligatoria registrazione testate telematiche
La Sezione III penale della Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catania aveva confermato la condanna, resa in primo grado dal Tribunale di Modica, a carico di un soggetto che aveva pubblicato in un sito internet un giornale di informazione, omettendone la registrazione presso la cancelleria del Tribunale, in violazione degli artt. 5 e 16 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
L'art. 1 della l. 47/1948 considera "stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico/chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"; da ciò si deduce che per poter parlare di stampa, in senso giuridico, è necessario che essa sia il frutto di un'attività di riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione.
Il "prodotto stampa", che presenti tali caratteristiche, deve sottostare fra l'altro alla regola di cui all'art. 5 della l. 47/1948, secondo cui ogni giornale o periodico non può essere pubblicato se non viene previamente registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Ciò premesso, secondo la Corte, non essendo il "prodotto stampa" per nulla assimilabile al prodotto elettronico, le norme che governano, sul piano penale, la carta stampata non possono applicarsi al giornale on line.
I Giudici di legittimità sono perentori quando affermano che "il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall'art. 1 L. n. 47/1948 ed ossia: a) un'attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività".
Del resto, lo stesso art. 7, comma 3 della l. 70/2003, con una sorta di interpretazione autentica, ha stabilito che la registrazione del giornale telematico resta obbligatoria soltanto allo scopo di usufruire dei benefici derivanti dalla L. 62/2001.
Da tutto questo, la Corte trae la conclusione che l'art. 16 della l. 47/1948, che punisce il reato di stampa clandestina[1], non può applicarsi ai giornali online per la semplice ragione che per essi non v'è l'obbligo di registrazione di cui all'art. 5 della l. 47/1948, che invece vale solo per la carta stampata, in quanto, diversamente opinando, si violerebbe il fondamentale principio che impone il divieto di analogia in malam partem.
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