La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che l’utente finale che effettua, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta deve, in linea di principio, essere considerato il debitore dell’equo compenso previsto al suddetto n. 2, lett. b). Tuttavia, è consentito agli Stati membri istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che mettono a disposizione di detto utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, dato che tali soggetti possono ripercuotere il costo del citato prelievo sul prezzo della messa a disposizione pagato dall’utente finale. 2) La direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che spetta allo Stato membro che ha istituito un sistema di prelievo per copia privata a carico del fabbricante o dell’importatore di supporti di riproduzione di opere protette, e nel territorio del quale si produce il pregiudizio causato agli autori dall’utilizzo a fini privati di loro opere da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori ricevano effettivamente l’equo compenso destinato ad indennizzarli di tale pregiudizio. A tale riguardo, la sola circostanza che il venditore professionale di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti è priva di incidenza su tale obbligo di risultato. Spetta al giudice nazionale, in caso di impossibilità di garantire la riscossione dell’equo compenso presso gli acquirenti, interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire la riscossione di detto compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale.