È plagio copiare un'opera anche se inedita
Cass. Civ. Sez. I, n. 18037 del 19 ottobre 2012
Avv. Italo Mastrolia
di Roma, RM
Letto 871 volte dal 22/12/2012
La vicenda esaminata muove dai racconti della seconda guerra mondiale; un'affascinante occasione per rimarcare, con rinnovato vigore, un principio già espresso dalla stessa Suprema Corte appena un anno fa (Cass Civ., Sez. I, n. 25173 del 28 novembre 2011): non è mai consentito copiare un'opera, purché il prodotto dell'ingegno costituisca «creazione letteraria e artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una sorgente di utilità», neanche se questa non è ancora resa pubblica.
Un acceso dibattito dottrinale si era alimentato in ordine al c.d. requisito della novità oggettiva; il contrasto ha visto contrapporsi, da un lato, i sostenitori della tesi dell’opponibilità per le sole opere già pubblicate e, dall’altro lato, coloro che ritengono opponibile qualsiasi opera di per sé creata, prescindendo dall’avvenuta pubblicazione.
L’insegnamento della Cassazione, dunque, consente di chiarire definitivamente che copiare (anche un inedito) costituisce sempre “plagio”; e che della tutela approntata dal diritto d'autore beneficia anche l'opera mai pubblicata, in quanto creazione letteraria e artistica – “bene immateriale” inteso come messaggio personale espresso dal proprio ideatore - prescindendo dalla circostanza secondo cui la stessa opera possa o meno costituire una “sorgente di utilità”.
La vicenda da ultimo affrontata dai giudici di legittimità è particolarmente suggestiva, oltre che per i profili giuridici, anche per l’argomento trattato e per i personaggi coinvolti: l’autore dell’opera “copiata” (Z.) è un appassionato di fatti bellici; raccoglie in un saggio i racconti di guerra di un noto comandante italiano e li impreziosisce con le sue personali esperienze di guerra, vissute nello stesso periodo nel quale si erano svolte le imprese del comandante; consegna il manoscritto a un editore per la edizione dell’operra. Mentre è in attesa della pubblicazione del libro, viene a conoscenza dell'intervenuta uscita in commercio di un'altra opera, praticamente identica alla sua: inevitabilmente insorge ed avvia l’immediata iniziativa giudiziaria per plagio contro l’autore dell’opera pretesamente copiata (C.) e della società editrice che aveva messo sul mercato il volume.
Il Tribunale di Genova, all'esito dell’istruttoria (nel corso della quale veniva espletata anche una CTU), respingeva le domande dell’attore; questi proponeva appello e la Corte d’Appello ligure, in riforma della prima sentenza di primo grado, dichiarava che il libro contestato costituiva plagio dell'opera dell'ingegno scritta dall’autore appellante. Il giudice di secondo grado riteneva anzitutto provata la anteriorità dell'opera dello Z. - e non pubblicata - rispetto a quella pubblicata dal C.; e riconosceva particolare valenza alla modalità con cui era avvenuto, da parte dello Z., l'apprendimento del racconto del comandante narrante, utilizzate poi per caratterizzare l'opera proposta per la pubblicazione e non editata per causa della prioritaria pubblicazione dell'opera accusata.
La Corte d’Appello statuiva che l'opera anteriore dello Z., per quanto non editata, fosse meritevole della tutela invocata non già per la esclusività delle vicende narrate (considerate di pubblico dominio), quanto – piuttosto - per le modalità con cui l'opera stessa aveva preso vita in virtù del particolare rapporto avuto dall’autore con il comandante narratore, nonché per l'utilizzo da parte del medesimo autore delle proprie esperienze vissute nello stesso periodo di guerra: una valenza che andava oltre la finalità meramente biografica, alla quale si poteva attribuire la qualificazione di analisi di un periodo e di una filosofia di carattere storico ed ideologico. Comparando le due opere, quindi, la Corte aveva ravvisato una evidente vicinanza di contenuti ed inequivocabili affinità lessicali, formali e stilistiche, derivanti – in modo indubbio - dall'avvenuta conoscenza da parte del C. prima della compilazione e della pubblicazione del suo testo, del manoscritto predisposto dallo Z. per la pubblicazione (poi non avvenuta).
Contro la sentenza d’Appello proponevano ricorso per cassazione l’autore C. e la società editrice dell’opera incriminata ribadendo che non può ravvisarsi il plagio nei confronti di un testo mai pubblicato, in quanto tale – a loro avviso - non qualificabile come «opera» protetta dall'articolo 185 della legge sul diritto d'autore, 633/41.
Ma la Cassazione, non concordando tali assunti, ha rigettato il ricorso e confermato integralmente la decisione della Corte d’Appello di Genova.
Il fine della legge sul diritto d'autore – dice la Suprema Corte – non è quello di salvaguardare l’autore-produttore, o l'editore, nella pretesa di trarre profitto dal commercio dell'opera. E, tal fine, fa un efficace richiamo all'articolo 2575 del Codice Civile che tutela i prodotti d'ingegno di carattere creativo, letterario, musicale o di altro genere, qualunque «ne sia il modo o forma di espressione».
Oggetto del diritto d'autore, dunque, è la creazione come frutto del pensiero del proprio autore, prescindendo dal conseguente sfruttamento economico dei diritti connessi alle vendite. In sostanza, anche l'inedito deve ritenersi ad ogni effetto di legge come “opera meritevole di tutela giuridica”: l'articolo 185 della legge speciale deve essere letto come semplice norma di organizzazione che, nell'assicurare protezione alle opere pubblicate, non «esclude affatto», si legge nella sentenza, la possibilità di tutelare anche quelle inedite, purché dotate dei caratteri tipici di un progetto creativo.
Secondo la Cassazione, dunque, oggetto del diritto d'autore è la «creazione letteraria
e artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una sorgente di utilità»; non è escluso che la connotazione di “opera”, nel senso di compiuta espressione del suo autore, possa sussistere essere anche prima dell'edizione.
Questa soggettività è risultata sussistente nella connotazione dell'inedito esaminato dalla Cassazione, leso nella sua sfera “creativa” dall'operato del ricorrente, ritenuto definitivamente responsabile di aver impresso alla sua pubblicazione «il medesimo taglio e impostazione» di un manoscritto già esistente, camuffando le affinità con l'uso di «varianti verbali».
La Cassazione, seppur consapevole che l’edizione in sé di un’opera letteraria elimini ogni dubbio in ordine alla propria tutelabilità, non esclude che l’opera (ovvero la compiuta espressione da parte del proprio autore) meriti tutela anche prima della edizione stessa, purché l’inedito presenti il requisito della concretezza di espressione e una forma (come tale riconoscibile) riconducibile all’autore.
In tal senso, per altro, si erano già espressi appena un anno fa i giudici della Suprema Corte, all’esito di un contenzioso -altrettanto avvincente- relativo alla pubblicazione di un libro di fotografie: già in quell’occasione gli “ermellini” avevano ritenuto sussistente l'illecito civile anche quando si "copiano" i tratti essenziali di un'opera d'arte anteriore.
La Cassazione, anche in tale circostanza, ebbe a precisare che, per poter essere tutelata un'opera d'arte deve racchiudere in sé due requisiti: la sussistenza di una personale ed individuale espressione della realtà che percepisce l'artista e la continenza di un atto creativo -seppur minimo- di una delle opere indicate nell'articolo 1 della legge sul diritto d'autore che si manifesti nel mondo reale, cioè esterno (Cass Civ., Sez. I, n. 25173 del 28 novembre 2011, Ed. Srl c. C. G., in CED Cass., judgment n.620652).
Alla luce degli illuminanti e dirimenti principî espressi dalla Suprema Corte dovranno considerarsi escluse dalla tutela del diritto d'autore soltanto alcune espressioni creative che rimangono - per così dire - “non idoneamente esternate”: le idee e quegli elementi iniziali o embrionali di intuizione e di immaginazione che necessitano ancora della «elaborazione tipicamente autoriale», oltre che di ulteriori elementi idonei a trasformarle in espressioni di fantasia, per generare opere che realizzino il progetto creativo e dell'integrazione.
L’opera inedita non potrà considerarsi incompleta (o incompiuta, nel senso indicato dalla Legge speciale sul diritto d’autore), e potrà meritare la piena tutela legale qualora, risultando percepibile il proprio carattere creativo, l’autore riesca a comprovarne l’anteriorità rispetto ad altre opere, anche se già pubblicate.
Avv. Italo Mastrolia
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 11 articoli dell'avvocato
Italo Mastrolia
-
Pubblicità ai tempi dell'emergenza
Letto 103 volte dal 24/03/2020
-
Tutela giuridica della voce. Diritto d'autore e voce (cantata e recitata)
Letto 1080 volte dal 07/03/2020
-
Il plagio è una cosa seria: la Cassazione esclude la contraffazione tra i pupazzi Gabibbo e Big Red
Letto 485 volte dal 14/01/2017
-
La Cassazione frena sul plagio; la “copiatura” e le marcate somiglianze tra le opere possono essere ammesse
Letto 628 volte dal 01/04/2015
-
Il plagio architettonico: il caso delle centrali termoelettriche di Torino-Nord e di Moncalieri
Letto 659 volte dal 03/07/2014