La vendita di un immobile destinato ad uso abitativo, ma sprovvisto del certificato di abitabilità determina la carenza di un requisito essenziale del contratto, per cui, in favore dell'acquirente scatta il diritto al risarcimento. E’ quanto previsto dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 29 agosto 2011, n. 17707. Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava due acquirenti di un immobile destinato ad abitazione, i quali, a loro volta, avevano promesso l’appartamento in vendita a terzi, allorchè prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo, i promissari acquirenti avevano evidenziato che l'appartamento era munito solo di licenza di agibilità, ma non del certificato di abitabilità, per cui le parti si erano accordate per la riduzione del prezzo di vendita, rispetto a quanto già pattuito. Pertanto, i primi acquirenti avevano citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno gli originari venditori, chiedendo il rimborso della somma quale riduzione del prezzo concordato con i terzi acquirenti.