Nell'acquisto di un immobile dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione. Occorre non solo il concorde riconoscimento dei coniugi ma anche ma anche l'esistenza di una tassativa causa di esclusione ex art 179 c.c comma 1