Presupposti per l'azione di trasferimento coattivo della proprietà
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, Sentenza 27/07/2017, n. 991
Avv. Giuseppe Bruno
di Roma, RM
Letto 2497 volte dal 04/08/2017
L’azione di trasferimento coattivo della proprietà è applicabile non solo in caso di contratto preliminare cui non segua quello definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai cui detto obbligo possa sorgere ex lege
N. 00991/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2016, proposto da:
Comune di Monteriggioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Annalisa Giglio in Firenze, via La Marmora, 14;
contro
Michele Russo e Vito Russo, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Maria Tamburro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Alberto Arinci in Firenze, piazza Cesare Beccaria, 7;
per l'accertamento,
dell'inadempimento dei sig.ri Michele e Vito Russo all'obbligo – discendente dall'atto unilaterale d'obbligo del 14 settembre 1993 (autenticato dal notaio Dott. Vieri Grillo rep. 73872, e registrato a Siena il 16 settembre 1993, n. 1507 vol. 32) - di cedere gratuitamente al Comune di Monteriggioni la piena proprietà della superficie catastale di mq 2408, adibita a sede stradale ed a parcheggio pubblico, contraddistinte al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 89 particelle n. 328, 1116, 1117, 1118, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1318;
e per sentir disporre ed ordinare ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento, a titolo gratuito, al Comune di Monteriggioni, della piena proprietà delle suddette superfici di terreno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Sig.ri Michele e Vito Russo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il Comune di Monteriggioni ha proposto un’azione di accertamento dell’inadempimento all’obbligo, contenuto nell’atto unilaterale del 14 settembre 1993, di cedere gratuitamente allo stesso Comune, e da parte della Società Senese Immobiliare, la piena proprietà della superficie catastale di mq. 2408, adibita a sede stradale ed a parcheggio pubblico.
Nel ricorso si è evidenziato che, con atto unilaterale d’obbligo sottoscritto il 14 settembre 1993, i Sig.ri Stefano e Marcello Machetti si sono impegnati a “realizzare e a cedere gratuitamente al Comune di Monteriggioni le aree e le opere appresso descritte e meglio individuate negli allegati A e B”, ovverosia “una strada di collegamento tra l’attuale provinciale Braccio Badesse e la nuova strada di circonvallazione”, nonché un “parcheggio auto lungo la suddetta strada”.
Detto atto unilaterale d’obbligo era stato sottoscritto in funzione del successivo rilascio della concessione edilizia n. 1976 (poi avvenuto il 26 ottobre 1993), con la quale è stata assentita una nuova edificazione su un’area, immediatamente limitrofa a quella destinata ad ospitare le opere suddette.
A seguito dell’acquisto del terreno da parte della Senese immobiliare S.r.l., e della successiva volturazione della relativa concessione edilizia, la stessa società è subentrata negli impegni assunti dai Sig.ri Machetti.
Malgrado gli obblighi contenuti in detto atto unilaterale, e le successive note dell’11 dicembre 1998 e del 19 febbraio 1999 con le quali l’Amministrazione comunale ha dichiarato di accettare la cessione delle aree, la società Senese Immobiliare non avrebbe mai provveduto a formalizzare l’atto di trasferimento della proprietà.
Al contrario la società Senese Immobiliare avrebbe posto in essere, da ultimo, un comportamento finalizzato a contrastare la sottoscrizione di detto atto di cessione.
In questo senso dovrebbe essere interpretata la proposizione del ricorso RG 298/2016, poi dichiarato inammissibile, diretto ad ottenere che i terreni di cui si tratta fossero dichiarati di pubblica utilità con apprensione del Comune, ai sensi dell’art. 42 bis del Dpr 327/2001, chiedendo che in assenza di detto provvedimento di acquisizione sanante si procedesse alla restituzione delle stesse aree.
Il Comune di Monteriggioni, a sua volta, ha depositato il presente ricorso, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dei Sig.ri Michele e Vito Russo, in qualità di ex soci della società Senese immobiliare, di cedere gratuitamente allo stesso Comune la piena proprietà della superficie di terreno di mq. 2408, adibita in parte a sede stradale ed in parte a parcheggio pubblico, contraddistinta al catasto terrenti al foglio 89 e corrispondenti alle particelle 328, 1116, 1117, 1118, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1318.
Sempre il Comune di Monteriggioni ha, altresì, proposto l’azione diretta ad ottenere una sentenza costitutiva degli effetti del contratto, al fine di sancire il trasferimento coattivo ai sensi dell’art. 2932 c.c. della proprietà della suddette superfici di terreno.
Con un’unica censura si è evidenziato che l’obbligo di cessione risulterebbe espressamente assunto nell’atto unilaterale d’obbligo del 14 settembre 1993 e che, nel contempo, detto obbligo non si sarebbe prescritto, sia perché non sarebbe decorso il termine decennale sia, in quanto lo stesso obbligo non sarebbe soggetto ad alcun termine di prescrizione, in considerazione del suo carattere strettamente funzionale a dotare la nuova edificazione delle necessarie opere di urbanizzazione.
Nel giudizio si sono costituiti i Sig.ri Michele e Vito Russo, in qualità di ex soci e ora contitolari dei beni in comunione de residuo e risultato della liquidazione della predetta società, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte, evidenziando che gli obblighi previsti nell’atto unilaterale sarebbero divenuti privi di efficacia, ai sensi dell’art. 3 dell’atto unilaterale d’obbligo del 14 settembre 1993.
Gli impegni assunti si sarebbero comunque prescritti con il decorso del termine decennale, non avendo l’Amministrazione posto in essere atti interruttivi della prescrizione.
Nel corso del giudizio tutte le parti hanno avuto cura di precisare le rispettive posizioni.
All’udienza del 12 luglio 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario precisare come sussista la giurisdizione di questo Tribunale.
1.2 Gli “atti unilaterali d'obbligo", come conferma un costante orientamento giurisprudenziale, si inseriscono nell’ambito delle convenzioni di urbanizzazione e, precisamente, nella categoria degli accordi procedimentali, integrativi o sostitutivi del provvedimento, disciplinati dall'art. 11 L. n. 241/1990, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della medesima legge, norma poi trasfusa nell'art. 133, comma 1 del cpa (per tutti si veda Cons. Stato Sez. IV, 26 novembre 2013, n. 5628 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 5 ottobre 2012, n. 2469).
1.3 Peraltro, già prima della legge sul procedimento amministrativo, la giurisprudenza era giunta a definire le convenzioni o gli atti d'obbligo, eventualmente stipulati tra Comune e soggetti richiedenti una concessione edilizia, quali atti suscettibili di integrare la fonte negoziale di regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, “con la conseguenza che le controversie ad esse relative si risolvono in controversie attinenti allo stesso provvedimento concessorio e sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. civ., Sez. Un., 12 novembre 2001, n. 14031; 29 gennaio 2001, n. 29; 20 aprile 2007, n. 9360)”.
2. Ciò premesso per quanto attiene la giurisdizione di questo Tribunale è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando sin d’ora come sia fondato, risultando effettivamente esistente il dedotto inadempimento agli obblighi assunti da parte della società Senese Immobiliare.
2.1 Con l’atto unilaterale d'obbligo sottoscritto il 14 settembre 1993 i Sig.ri Machetti si erano impegnati a realizzare, e a cedere gratuitamente al Comune di Monteriggioni, le aree e le opere corrispondenti ad una "strada di collegamento tra l'attuale Provinciale Braccio Badesse e la nuova strada di circonvallazione", nonché "un parcheggio auto lungo la suddetta strada", obblighi poi assunti dalla Senese Immobiliare s.r.l. a seguito della voltura della concessione edilizia successivamente rilasciata.
2.2 Si è accertato, inoltre, che il Sig. Michele Russo, in qualità di legale rappresentante della società Senese Immobiliare s.r.l., ha inviato al Comune di Monteriggioni la comunicazione del 17 ottobre 2011, con la quale a fronte dell’invito, rivoltogli dalla stessa Amministrazione di formalizzare al più presto la cessione dei terreni, ha affermato di essere "..senz’altro disponibile a formalizzare la cessione dei terreni di Uopini… ".
Una comunicazione di analogo tenore è stata poi posta in essere dalla stessa Senese Immobiliare in data 7 marzo 2012.
2.3 E’ evidente che dette dichiarazioni non possono che essere interpretate se non come dirette ad effettuare una ricognizione di debito, risultando inequivocabilmente finalizzate a riconoscere il carattere dovuto della cessione prevista nell’atto unilaterale d’obbligo.
2.4 Precedenti pronunce giurisprudenziali hanno sancito come non occorrano formule precostituite per assumere una dichiarazione con valenza ricognitiva (in questo senso per tutti Cons. Stato, Ad. Plen,, 20 luglio 2012, n. 28), risultando sufficiente il significato inequivoco diretto a rilevare l’esistenza dell’obbligazione.
2.5 E’ parimenti incontestato che la società Senese Immobiliare, e prima ancora i Sig.ri Machetti, hanno posto in essere comportamenti inequivocabili, diretti a dare attuazione alle prescrizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto nel 1993.
Non solo le opere sono state eseguite (in questo senso si veda la comunicazione del 5 settembre 1997 da parte della Senese Immobiliare al Comune), ma si è legittimato, sino ad oggi, un utilizzo pubblico della strada e del parcheggio, circostanze queste ultime che non possono che essere interpretate come dirette ad operare una rinuncia tacita ex art. 2937 c.c. alla prescrizione o, comunque, di riconoscimento dell'altrui diritto ai sensi dell’art. 2944 c.c..
2.6 Sul punto è sufficiente evidenziare come costituisca, anche qui, orientamento consolidato che “la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tali essendo tutti quei comportamenti univocamente incompatibili con la stessa volontà di avvalersi della causa estintiva dell'obbligazione (Cass. civ. Sez. III, 21-07-2016, n. 14993; Cass. Civ. 1 agosto 2015, n.18425; Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 2015 n. 13184; T.A.R. Umbria, sez. I, 26 maggio 2016, n. 475).
La rinuncia tacita o implicita alla prescrizione (art. 2937 del codice civile) si verifica allorché sussista una incompatibilità tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi del diritto altrui (Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4107 e Cass. civ. Sez. III, 14-07-2009, n. 16379).
2.7 Ne consegue che risulta dirimente constatare come il comportamento pregresso degli attuali resistenti sia stato inequivocabilmente diretto a consentire un uso pubblico delle aree, comportamento che non può che essere ricondotto ad una rinuncia, quanto meno implicita, ad avvalersi della prescrizione decennale.
2.8 Non solo l’obbligo di cedere l’area non si è prescritto, ma nemmeno risulta condivisibile l’argomentazione secondo la quale gli impegni assunti dai Sig.ri Machetti avrebbero perso di efficacia ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 dell’atto unilaterale d’obbligo del 14 settembre 1993.
Con l’art. 3 sopra citato le parti hanno semplicemente inteso stabilire che il rilascio del certificato di agibilità sarebbe avvenuto una volta realizzata la costruzione della nuova strada di circonvallazione, percorso quest’ultimo che è del tutto differente dalla strada di collegamento, oggetto della cessione al Comune.
2.9 E’ peraltro incontestata l’ammissibilità del ricorso all’azione di trasferimento coattivo della proprietà di cui all’art. 2932 c.c., essendosi ribadito che “il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. deve ritenersi applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege (Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160, Cass. n. 6792 del 08/08/1987)”.
3. In conclusione, sussistono tutte le condizioni per accogliere il ricorso e le domande proposte dall’Amministrazione comunale.
3.1 Alla luce delle suesposte considerazioni si accerta, in favore del Comune di Monteriggioni, ed a carico dei sopra citati resistenti, l’inadempimento dell’obbligo di trasferimento delle aree contraddistinte al catasto terrenti al foglio 89 e corrispondenti alle particelle 328, 1116, 1117, 1118, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1318 del catasto terreni dello stesso Comune;
3.2 Va, altresì, disposta, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la cessione gratuita in favore del Comune di Monteriggioni della proprietà delle aree e delle opere predette, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) accerta l’inadempimento degli obblighi di cessione e trasferimento delle aree sopra individuate posto in essere dai sopra citati resistenti;
b) dispone il trasferimento gratuito della proprietà delle stesse aree, ex art. 2932 c.c., in favore del Comune di Monteriggioni.
Condanna i Sig.ri Michele Russo e Vito Russo, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre oneri di legge e con refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto
Armando Pozzi
IL SEGRETARIO
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