Questa Corte, comunque, ha già avuto modo di affermare che con riguardo ai limiti delle competenze professionali dei geometri in tema di progettazione e realizzazione di costruzioni civili, le disposizioni della L. n. 1086 del 1971, art. 2, e L. n. 144 del 1949, art. 57, nella parte in cui, tramite rinvio alla norma regolamentare di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, fanno riferimento alla modesta entità delle costruzioni medesime, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., perchè esprimono Sa scelta discrezionale del legislatore ordinario per un criterio non generico ed obiettivamente idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri, e perchè, inoltre, tale differenziazione, rilevante ai fini civilistici della validità dei contratti di prestazione d'opera professionale, non incide su eventuali responsabilità penali per i fatti di abusivo esercizio della professionale (v. Cass. 6 marzo 1989 n. 1212).