Con la sentenza in esame, le S.U della Cassazione hanno finalmente risolto il conflitto dottrinale e giurisprudenziale in merito alla trascrivibilità della domanda giudiziale ex art. 2653, n. 1, c.c., rivolta, quindi, al rispetto dei limiti legali della proprietà. L'orientamento della precedente giurisprudenza (Cass. n. 1029/60) non consentiva la trascrizione delle azioni dirette a porre limitazioni legali al diritto di proprietà, sul presupposto che queste ultime non foss