Inedificabilità relativa dell'immobile: sì alla risoluzione per presupposizione
Trib. Taranto, Sez. Seconda, Sentenza del 19 novembre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 305 volte dal 11/05/2013
La presupposizione ricorre anche quando l’inedificabilità è relativa: occorre la valutazione del comportamento delle parti alla luce del principio di buona fede. Riveste qualità edificatoria il fondo oggetto di compravendita, con valutazione da operarsi in concreto e non in modo astratto. E’ nullo l’affare in quanto non è seguita la concessione ad edificare, poiché la programmata costruzione sul fondo non ha rispettato la distanza legale dal preesistente depuratore fognario comunale.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Argomenti correlati
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Dimostrare di aver affrontato spese nell’interesse anche di altro comproprietario del bene comune
Letto 79 volte dal 11/02/2022
-
Rumori nei rapporti tra privati: parametri normativi valgono come limite minimo
Letto 329 volte dal 24/02/2014
-
Notaio responsabile se non verifica l’ipoteca sull’immobile
Letto 219 volte dal 04/07/2013
-
Ricorsi contro gli estimi catastali: ammessa la class action
Letto 283 volte dal 17/05/2013
-
Convivente non può essere estromesso da abitazione senza congruo preavviso
Letto 203 volte dal 11/05/2013