L'azione tendente ad ottenere la eliminazione delle lamentate immissioni nocive attiene ad illecito extracontrattuale, sicché deve intendersi legittimamente proposta nei confronti degli autori del danno ed utilizzatori del bene di provenienza delle immissioni. In circostanze siffatte, pertanto, nessun fondamento può attribuirsi all'asserito difetto di legittimazione passiva di uno dei coniugi convenuti in giudizio, avente fondamento sulla dedotta circostanza che l'immobile dal quale promanano le immissione non rientra nella comunione legale dei beni.