All’agente immobiliare spetta la provvigione in virtù del rapporto di mediazione tipica e non di mandato, per cui è dal momento della stipulazione del contratto preliminare che decorre il dies a quo del termine prescrizionale del  diritto al compenso. Infatti la definizione dell’affare coincide con la conclusione del preliminare, atteso che, una volta firmato quest’ultimo, le parti sono tenute alla stipulazione del definitivo, il quale, in assenza di diversa volontà contrattuale, deve presentare il contenuto del primo. Pertanto, le attività poste in essere dall’Agenzia Immobiliare per modificare il definitivo non possono essere collegate alla conclusione dell’affare, in quanto lo stesso  era stato già concluso con la firma del contratto preliminare.