L’art.9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, nell’imporre la distanza di dieci metri tra costruzioni, rende illegittima ogni eventuale previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo, mentre è indubbiamente consentito alle amministrazioni comunali fissare distanze superiori (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 marzo 2009, n.1491; Cassazione civ., 29 ottobre 1994, n.8944).Ai fini