Le Sezioni unite, nel privilegiare questa opzione dogmatica, hanno sottolineato la differenza tra le convenzioni cc.dd. "P.c.c. P." (di cui all'art. 35 della legge n.865/1971) e la c.d. "legge Bucalossi" (artt. 7 e 8, L. n. 19/1977, oggi inseriti nell'art. 18 del d.P.R. n. 380/2001), chiarendo che solo per quest'ultima sarebbe possibile affermare che unico destinatario di obblighi e divieti è il costruttore/concessionario, per espressa formulazione di legge; così non è per le convenzioni P.E.E.P., ove la norma non indirizza gli obblighi al solo costruttore, bensì erga omnes. Da ciò consegue che, per le convenzioni P.E.E.P., i prezzi imposti sono vincolanti per tutti gli aventi causa, a prescindere dal decorso del tempo. A questa soluzione le Sezioni unite sono pervenute anche valorizzando le indicazioni implicitamente scaturenti da un sopravvenuto recente intervento normativo. Infatti, con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (e, specificamente, con il suo art. 5, comma 3 bis) è stato introdotto il comma 49 bis nell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede oggi che il vincolo del prezzo massimo di cessione contenuto in una convenzione P.E.E.P. possa essere rimosso, a richiesta del proprietario dell'alloggio, trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento, mediante una apposita convenzione stipulata con il Comune, da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione, contestualmente al versamento di un corrispettivo determinato dal Comune medesimo secondo i parametri indicati nella legge. Da tale previsione normativa emerge, dunque, con chiarezza - sempre ad avviso delle Sezioni unite - che il vincolo attinente al prezzo massimo di cessione non è affatto limitato alla sola vendita intervenuta tra il costruttore e il primo acquirente, ma segue il bene, a titolo di onere (rectius: vincolo) reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un'apposita convenzione con il Comune.