Convivente non può essere estromesso da abitazione senza congruo preavviso
Cass. Civ., Sez. Seconda, Sentenza del 21 marzo 2013, n. 7214
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 203 volte dal 11/05/2013
Il caso riguarda una coppia di conviventi e la vendita di un immobile di proprietà del compagno alla compagna. L’appartamento, ceduto con regolare atto di compravendita, è l’immobile in cui la coppia convive stabilmente. Finita l’unione, la donna costringe l’uomo a lasciare l’abitazione. La Corte suprema, da una parte riconosce che la convivenza non fa instaurare automaticamente in capo al non proprietario un diritto possessorio autonomo, ma nega che la posizione del convivente può essere equiparata sic et simpliciter alla posizione di un ospite. Al convivente che goda con il partner iure proprietatis dello stesso bene, deve essere riconosciuto una situazione assimilabile alla “detenzione autonoma” fondata sulla relazione familiare. La convivenza determina, sulla casa in cui si svolge la vita comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio, di conseguenza l’estromissione violenta o improvvisa legittima le azioni a tutela del possesso.
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