La Corte, intervenendo per la prima volta sulla normativa di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, introdotta dal d.lgs n. 122 del 2005, ha ritenuto che tale regime giuridico di protezione non si applichi ai contratti preliminari di immobili esistenti solo sulla carta ma esclusivamente a quelli per i quali sia stato già richiesto il permesso di costruire, secondo la definizione contenuta nell’art. 1 lettera d) del decreto con la conseguenza che i preliminari sopra indicati sono da ritenersi validi.