Il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere della indisponibilità ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2934 c.c.E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19204 depositata il 21 settembre 2011. Nel caso di specie, dopo l’acquisto di un appartamento da parte di due coniugi, la società venditrice si impegnava a rendere nel più breve tempo possibile il certificato di abitabilità dell’immobile. Il certificato, tuttavia, non risultava mai consegnato, costringendo i due coniugi a proporre ricorso, dopo quattordici anni dall’avvenuta vendita,contro la società per la condanna al pagamento del risarcimento dei danni. La società chiedeva il rigetto della domanda per sopravvenuta prescrizione del diritto per decorso del termine decennale.