Acquistano un appartamento non insonorizzato adeguatamente, come promesso. Legittima la richiesta di riduzione del prezzo originario.
Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Sentenza del 25 Gennaio 2012, n. 1066.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 496 volte dal 02/10/2012
La Corte di Torino ha preso come parametro di riferimento il costo degli eventuali lavori di messa a norma dell’immobile, opere che richiederebbero l’evacuazione dell’appartamento soprastante. Ha equitativamente temperato questo costo, pervenendo all’individuazione del 20% del prezzo di acquisto, in considerazione della destinazione abitativa del bene, della gravosità del difetto. Della sua incidenza rispetto al godimento ordinario di un immobile siffatto.
La Corte d’ Appello l’8 Ottobre 2009 rigettava il gravame, ritenendo provato l’insufficiente isolamento acustico dell’immobile.
Confermava l’esistenza del potere del Giudice di merito di procedere a liquidazione equitativa delle riduzioni del prezzo.
La soccombente ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 30 Dicembre 2009, resistito da controricorso degli intimati.
Il Giudice ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di Consiglio.
L’unico complesso motivo denuncia vizi di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 1492 c.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. La censura deduce che l’esistenza del vizio e la domanda estimatoria non giustificano il ricorso alla valutazione equitativa della diminuzione del prezzo; che la Corte avrebbe dovuto accertare le ragioni per le quali era impossibile o estremamente difficile fornire la prova del minor valore di mercato dell’alloggio, vertendosi in un caso di mera “complessità” di tale accertamento. Un secondo profilo è dedicato alla percentuale di riduzione applicata, considerata illogica e non sorretta da prova adeguata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Sentenza impugnata ha opportunamente preso le mosse dalla Sentenza di Cassazione n°13332/00, a mente della quale in materia di vendita e di minor prezzo è possibile il ricorso al criterio equitativo e al prudente apprezzamento del Giudice.
La particolarità del caso in esame non evidenzia reali, concrete possibilità di dimostrare l’entità della diminuzione di valore del bene a causa dei difetti di costruzione. Significativamente neppure il ricorso è stato in grado di indicare quali fattori avrebbero potuto essere oggetto di prova e in qual modo. Invero, nelle offerte immobiliari con i consueti canali commerciali non viene divulgata la esistenza dei difetti degli immobili, né la riduzione eventualmente accordata in relazione ad essi. Una volta individuato il difetto, la correzione del prezzo è variabile in relazione a fattori peculiari di ogni singola contrattazione, quale l’interesse dell’aspirante acquirente di acquisire quell’immobile in funzione di ubicazione, esposizione, dimensioni, etc, il bisogno del venditore di realizzare il prezzo e quindi la disponibilità a sopportare maggiore o minore abbattimento di costi.
Si potrebbe continuare, nell’indicazione di fattori aleatori, verificabili in concreto solo con un metodo impraticabile, cioè l’offerta in vendita proprio dell’immobile oggetto della controversia, che, invece, gli attori hanno inteso trattenere per sé, chiedendo solo la riduzione del prezzo.
Logico e razionale si rivela, pertanto, il criterio individuato dalla Corte di Torino, che ha preso come utile parametro di riferimento il costo degli eventuali lavori di messa a norma dell’immobile, opere che richiederebbero l’evacuazione dell’appartamento soprastante.
Ha quindi equitativamente temperato questo costo, pervenendo all’individuazione del 20% del prezzo di acquisto, in considerazione della destinazione abitativa del bene, della gravosità del difetto. Della sua incidenza rispetto al godimento ordinario di un immobile siffatto.
La decisione non viola, pertanto, una corretta linea interpretativa delle norme evocate. La motivazione risulta immune da vizi logici tali da consentire al Giudice di legittimità il sindacato richiesto, fermo restando che è precluso alla Corte sostituirsi al compito proprio del Giudice di merito.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Argomenti correlati
Altri 123 articoli dell'avvocato
Antonietta Savino
-
Alberi e siepi sul confine: quali sono le distanze da rispettare.
Letto 2480 volte dal 29/11/2012
-
Contratto Preliminare: azioni esperibili.
Letto 772 volte dal 24/09/2012
-
Contratto misto,causa,atipico,civile,natura.
Letto 517 volte dal 14/01/2013
-
Contributo unificato 2013, dopo le modifiche del Dicembre 2012.
Letto 2794 volte dal 07/01/2013
-
Separazione.
Letto 948 volte dal 20/12/2012