In materia di alloggi di E.R.P., il criterio di ripartizione tra la G.O. e la G.A. è rappresentato dalla posizione soggettiva del soggetto privato. Con detta Sentenza è stato ribadito il concetto che trattasi di interesse legittimo nella fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione dell'alloggio mentre è di diritto soggettivo in tutte le successive fasi e vicende relative al rapporto locativo costituitosi e/o in assenza di detta assegnazione.