La Corte ha dichiarato che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è quello “che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiaria” che “assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore. Alla luce di ciò non può che conseguire che l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. – nell’ordine, coniuge, convivente, padre, madre, figlio, fratello, sorella, parente – non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria.