Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto devesi ritenere litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chieda al giudice una decisione che incida direttamente ed immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incida direttamente ed immediatamente sulla validità od efficacia del contratto. Ne consegue che non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario nelle cause di revocatoria ex artt. 66 e 67 legge fall., atteso che l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare in favore del disponente fallito non determina alcun effetto restitutorio nè, tantomeno, un effetto traslativo a favore della massa dei creditori, ma comporta la inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente.