Nell’attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane nonostante la grave patologia da cui è affetto gli impedisca di prendersene cura. (Nel caso di specie, la beneficiaria – mentalmente capace ma fisicamente ormai quasi allettata e ricoverata in una casa di cura e assistenza - si preoccupava del suo cane, rimasto - in assenza anche di parenti - unico ricordo delle vita quotidiana persa a causa della patologia da cui era affetta. Di conseguenza lo consegnava alla migliore amica e chiedeva che a questa venissero demandati compiti relativi all’animale stesso, come portarlo in giro e, soprattutto, condurlo dalla beneficiaria periodicamente perché questa potesse vederlo.)