I disturbi psichiatrici non fanno scattare automaticamente l’amministrazione di sostegno. L’istituto ex articolo 404 c.c. non è un ammortizzatore sociale: finché è possibile familiari e istituzioni devono farsi carico di chi è in difficoltà. La Giurisprudenza di merito proprio evidenziando che "la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria "istituzionalizzazione" di ogni figura di "assistente", tradisce la lettera e lo spirito della legge. In altri termini, l'avvio del procedimento sempre e comunque, senza un'articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di allargare a dismisura l'ambito di concreta applicazione dell'istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore....."