Una persona chiese il risarcimento del danno all'immagine per violazione della privacy, ad un medico, dopo aver appreso, a seguito della richiesta d'archiviazione di una querela, che quest'ultimo aveva trattato illegittimamente i suoi dati sensibili (chiedendone il T.S.O., con certificato medico inviato ai carabinieri, anziché direttamente al sindaco, contenente notizie attinenti alla salute psicofisica della persona). Il medico si difese eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento. La Cassazione stabilisce in questa sentenza che, se la notizia della violazione del diritto soggiace a segreto, perché l'informazione é contenuta nel fascicolo del P.M. contenente atti di un'indagine penale, la prescrizione decorre dal giorno in cui il preteso danneggiato ha avuto legalmente la possibilità di attivarsi per conoscere quei documenti, avendo ricevuto l'avviso della richiesta di archiviazione, che segna la comunicazione della cessazione del regime di segreto: quindi, la conoscibilità soggettiva del danneggiato va ancorata a quel parametro obiettivo, non più alla mera esistenza empirica del fatto, assunto come causativo del danno.