GIURISPRUDENZA CASSAZIONE CIVILE Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2012, n. 20385 PERSONE FISICHE E GIURIDICHE La normativa nazionale in materia di diritto al nome deve essere interpretata alla luce della qualificazione di tale diritto come fondamentale della persona e dell'inclusione della sua tutela, da parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito del diritto alla vita privata e familiare. In tale contesto, l'intervento dell'Autorità Statuale deve ritenersi esclusivamente correlato alla tutela effettiva della dignità personale, in quanto direttamente e continuativamente condizionata dall'elemento della identità personale costituito dal nome. Tra l'altro, con la previsioni di cui all'art. 34, D.P.R. n. 396 del 2000, recante una disciplina del diritto alla scelta del nome del tutto coerente con la collocazione ed ampiezza del diritto, il legislatore italiano ha escluso di poter limitare il diritto alla scelta del nome mediante parametri di natura nazionalistica, contestualmente aprendo la possibilità di scelta a tutti i nomi di origine straniera, salvi i limiti, strumentali al rispetto della dignità personale, costituiti dai divieti di cui all'art. 34, comma primo, ed all'art. 35, D.P.R. citato.