La Corte, respingendo il ricorso presentato da un correntista avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che rigettava l’istanza risarcitoria proposta ex articolo 152 del D.lgs. n. 196/2003 contro una banca che, tramite un proprio dipendente, aveva permesso ad un soggetto terzo, incaricato dal correntista di effettuare per suo conto un versamento, di conoscere il saldo bancario del ricorrente, ha richiamato, riaffermato e precisato che: 1) il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato dalla parte ricorrente (Cass. SU 26972/2008); 2) la lesione della riservatezza non è per se stessa foriera di un pregiudizio risarcibile e il danno lamentato deve essere provato secondo le regole previste dall’articolo 2043 del Codice Civile (Cass. 4366/2003).