Costituisce reato pubblicare on line un numero di cellulare senza consenso
Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 1 giugno 2011, n. 21839
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1346 volte dal 21/06/2011
Può quindi affermarsi senza tema di smentita che l'assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguardi tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni. Né la punibilità - in caso di indebita diffusione dei dati - può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione.
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