Riconosciuta rilevanza alla convivenza nel caso di ripartizione della pensione di reversibilità tra due vedove.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 17636 del 15.10.2012.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 518 volte dal 22/10/2012
La Corte di Cassazione con la Sentenza in esame ha precisato che anche la convivenza prematrimoniale ha il suo “peso” nella ripartizione del trattamento di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite. In particolare la Corte ha chiarito che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite va fatta tenendo conto della durata del rapporto, cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, non è esclusivo, comprendendo anche la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo. Tra questi correttivi, ha concluso la Suprema corte, è compresa anche la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, senza però che possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n°17636, depositata in data 15 Ottobre 2012, ancora una volta, ha riconosciuto rilevanza giuridica alla convivenza more uxorio.
Questa volta, i Giudici di legittimità sono stati chiamati a decidere sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra due vedove.
Il primo matrimonio era durato ben trentadue anni; il secondo “soli” nove anni. Ebbene, il Tribunale ha assegnato il 70 % della pensione di reversibilità alla seconda moglie ed il restante 30% alla prima.
In Corte d'Appello, però, i Giudici hanno modificato, nuovamente, le percentuali ed hanno così assegnato il 50% ad entrambe le vedove.
Tale decisione ha trovato la sua ratio sia nella maggiore rilevanza da attribuire alla durata del primo matrimonio, 32 anni comprensivi, anche, del periodo di separazione, sia nelle differenti condizioni economiche in cui versano le due vedove; in particolare, si vede la seconda moglie con un reddito superiore.
La prima moglie, non soddisfatta della pronuncia della Corte di Appello ricorre in Cassazione.
In Cassazione è stato evidenziato che i Giudici della Corte d'Appello hanno riconosciuto maggiore rilevanza alla durata dei rispettivi matrimoni, ma sono giunti, comunque, ad equiparare le rispettive quote della pensione di reversibilità, affermando che il criterio temporale è fondamentale e necessario, ma non esclusivo perché possono essere applicati correttivi affidati alla discrezionalità dei Giudici.
Nella fattispecie, il correttivo applicato è stato, senza dubbio, la durata della convivenza prematrimoniale vantata dalla seconda moglie.
Pertanto, proprio in considerazione di tale dato, la decisione della Corte di Appello risulta legittima e la ripartizione della pensione di reversibilità al 50% tra le due vedove è stata confermata.
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