La Corte di Cassazione con la Sentenza in esame ha precisato che anche la convivenza prematrimoniale ha il suo “peso” nella ripartizione del trattamento di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite. In particolare la Corte ha chiarito che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite va fatta tenendo conto della durata del rapporto, cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, non è esclusivo, comprendendo anche la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo. Tra questi correttivi, ha concluso la Suprema corte, è compresa anche la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, senza però che possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio.