In tema di tutela dei portatori di handicap l'art. 24 della L. 183/2010 ha sostituito il comma 3 (permessi mensili retribuiti) ed il comma 5 (scelta della sede) dell'art. 33 della L. 104/1992 eliminando i previgenti requisiti della c.d. "continuità" e dell'"esclusività" nell'assistenza quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento nella sede di servizio compatibile con la prestazione dell'assistenza medesima. La novella dell'art. 24 è applicabile a tutto il personale dipendente, senza eccezioni, con la conseguenza che sino a quando la disciplina attuativa richiamata dall'art. 19 della legge n. 183/2010 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco