Non può essere disconosciuto al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia il diritto all’assegno sociale previsto, se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge per l’erogazione della prestazione assistenziali, giacchè, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, quelle disposizioni di legge che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni a diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini italiani. Così il Giudice Supremo Italiano ha accolto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario nei confronti dell’Inps, ribaltando la decisione della Corte d’Appello territoriale che, viceversa, aveva rifiutato il riconoscimento della prestazione assistenziale sull’erronea convinzione della necessarietà, ai fini dell’erogazione della medesima, del requisito della stabile e duratura residenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale prima della domanda amministrativa. La Corte di ultima istanza ricorda che l’assegno sociale è garantito, attraverso l'equiparazione ai cittadini italiani, agli stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, senza, dunque, richiedere in aggiunta il requisito della stabile dimora in Italia.