Anche se il “militare professionista” è un’attività lavorativa del tutto particolare, che può comportare i trasferimenti necessari per esigenze organizzative dell’Amministrazione, le singole fattispecie devono essere esaminate caso per caso, con riferimento al criterio ispiratore del beneficio previsto dall'art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992, che resta quello di tutelare le situazioni di assistenza già esistenti, la cui interruzione potrebbe creare un pregiudizio allo stato di fatto favorevole al portatore di handicap, che già godeva dell'aiuto del familiare (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3566).