Nel computo della pensione di reversibilità ai coniugi superstiti deve essere computato anche il tempo della convivenza prematrimoniale. Anche nella ipotesi in cui vi sia un concorso tra il coniuge divorziato e quello superstite (entrambi con requisiti per la relativa pensione) la ripartizione della pensione di reversibilità deve essere effettuata non solamente in base al criterio della durata dei rispettivi matrimoni, bensì ponderando anche ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità. Tali elementi sono da individuare nell’ambito dell’articolo 5 della Legge n. 898/1970 in relazione alle peculiarità del caso concreto, ivi compresa, anche, la durata delle convivenze prematrimoniali.